Cassazione Civile, Ordinanza n. 34196/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del retraente, ha cassato in parte la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito stabilendo che il prezzo di riscatto dovuto è quello indicato nell'atto di compravendita trascritto, pari a euro 5.500,00. Ha quindi confermato la statuizione sulle spese di primo grado e ha condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (coltivatore diretto)
La controversia
Un coltivatore diretto, titolare del diritto di prelazione agraria, ha esercitato il riscatto su un fondo agricolo venduto a una terza acquirente senza che il prezzo effettivamente pattuito e pagato, secondo l'allegazione della retrattata, coincidesse con quello indicato nell'atto notarile di compravendita. In primo grado il giudice ha accolto il riscatto e ha condizionato il trasferimento del bene al pagamento di un importo ritenuto dal tribunale superiore al prezzo indicato nell'atto; la corte d'appello, in riforma parziale, ha ritenuto dovuto dal retraente il prezzo effettivamente pagato di euro 31.950, anziché euro 5.500 risultanti dall'atto pubblico. Il ricorrente ha quindi dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione/falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che il prezzo dovuto dal retraente debba essere solo quello indicato nel contratto di vendita trascritto, e non un prezzo diverso e maggiore, anche se allegato come effettivamente corrisposto; ha inoltre contestato l'utilizzabilità del preliminare privo di data certa e la rilevanza della non contestazione o della contumacia dei terzi chiamati. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura di diritto sulla quantificazione del prezzo di riscatto, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui il retraente deve corrispondere il prezzo risultante dal contratto di compravendita trascritto, mentre l'eventuale differenza tra prezzo dichiarato e prezzo effettivo rileva solo nei rapporti tra venditore e acquirente ai fini della garanzia per evizione; ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato dovuta la somma di euro 5.500,00, regolando le spese in base alla soccombenza.
Norme richiamate
norma processuale che consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
dedotto come vizio di nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.
dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
richiamato nella censura sulla valutazione della prova.
richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova sul prezzo effettivo.
richiamato in relazione alla data certa del preliminare invocato come prova del prezzo effettivo.
richiamato in tema di opponibilità della simulazione ai terzi.
art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590
interpretato nel senso che il retraente deve corrispondere il prezzo risultante dal contratto di compravendita trascritto, senza che il retrattato possa opporre un prezzo effettivo diverso e superiore.
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
richiamato unitamente alla disciplina della prelazione/riscatto agrario.
Massime di principio
- Nel riscatto agrario, il retraente è tenuto a corrispondere all'acquirente il prezzo risultante dal contratto di compravendita trascritto, che costituisce il parametro del subentro.
- Il retrattato non può paralizzare la domanda di riscatto provando che il prezzo effettivamente pagato era superiore a quello indicato nell'atto di acquisto, perché tale circostanza rileva solo nei rapporti interni tra venditore e acquirente.
- La disciplina del retratto agrario, quale rimedio succedaneo alla violazione della prelazione, non può rendere più gravosa la posizione del titolare della prelazione violata rispetto a quella che avrebbe avuto se la prelazione fosse stata rispettata.
- L'eventuale divergenza tra prezzo dichiarato e prezzo effettivo incide, se del caso, soltanto sui rapporti tra alienante e acquirente, in particolare ai fini della garanzia per evizione, non sul prezzo dovuto dal retraente.
- Quando la questione decisiva è solo giuridica e i fatti rilevanti sono già accertati, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio.
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