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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22777/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per ricettazione continuata di plurimi veicoli di provenienza delittuosa (con riduzione della pena rispetto al Tribunale). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizi di motivazione per: (1) omissione della qualificazione del fatto come di "speciale tenuità" ex art. 648, quarto comma, c.p.; (2) mancata esclusione della recidiva, che il ricorrente riteneva erroneamente contestata e non configurabile. Il ricorrente lamentava altresì che la recidiva non avrebbe dovuto incrementare la pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo carente della necessaria specificità perché non ha confutato le argomentazioni della Corte d'appello secondo cui il consistente numero di parti di carrozzeria e meccaniche e gli strumenti per lo smontaggio denotano natura professionale e non occasionalità, ostando al riconoscimento della speciale tenuità. Il secondo motivo è stato considerato non consentito poiché il ricorrente in appello non aveva dedotto l'insussistenza giuridica della recidiva: nell'atto di appello era stata chiesta solo la non applicazione discrezionale dell'aumento di pena derivante dalla recidiva, ma non la censura della sua contestazione/configurazione. Per tali ragioni la censura relativa alla configurabilità della recidiva, proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dall'intervento della Corte costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 648, quarto comma, codice penale

    La Corte ha ritenuto che non ricorrono i presupposti per la qualificazione della fattispecie come di speciale tenuità in presenza del rilevante numero di parti di veicoli e di strumenti idonei allo smontaggio, elementi che denotano attività professionale e non occasionalità della condotta

  • art. 591, comma 4, codice di procedura penale

    Richiesta la specificità dei motivi di ricorso: il primo motivo è stato ritenuto privo della necessaria specificità e tale carenza è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità

  • art. 597, comma 5, codice di procedura penale

    L'esclusione in diritto della recidiva deve essere dedotta espressamente nell'atto d'impugnazione; non può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello se non contestata in primo grado e tempestivamente impugnata

  • art. 616, codice di procedura penale

    In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma a titolo di sanzione (qui fissata in euro 3.000), conformemente alla disciplina vigente dopo la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 186/2000)

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Riferimento alla pronuncia che ha inciso sulla disciplina applicabile all'art. 616 c.p.p.; la Corte di cassazione ha applicato la norma nella versione risultante dopo tale declaratoria costituzionale

Massime di principio

  • Per ottenere che un fatto venga qualificato come di "speciale tenuità" è necessario argomentare specificamente e confutare le circostanze che indicano rilevanza dell'offesa: elementi quali numero consistente di parti o strumenti atti allo smontaggio possono precludere la tenuità.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici: la mancata specificità di un motivo è causa di inammissibilità e può essere rilevata d'ufficio.
  • Questioni sulla configurabilità in diritto della recidiva devono essere esplicitamente dedotte nell'atto d'impugnazione (appello); sollecitare in appello soltanto la non applicazione discrezionale dell'aumento di pena non equivale a censurare la contestazione o la configurabilità della recidiva.
  • Non è ammissibile sollevare in cassazione per la prima volta profili sostanziali che avrebbero dovuto essere dedotti nell'appello; il principio devolutivo impone che il giudice di legittimità valuti soltanto le doglianze tempestivamente e specificamente prospettate nei gradi precedenti.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); il difensore deve valutare rischi di sanzione quando propone motivi deboli o generici.
  • Nel preparare l'impugnazione è essenziale distinguere tra doglianze che mirano alla non applicazione discrezionale di una aggravante (quod poenam) e doglianze che ne contestano la configurabilità giuridica (quod iuris): trattasi di profili diversi che richiedono deduzioni separate e puntuali.

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