Cassazione Civile, Ordinanza n. 10516/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto la equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di un processo civile svoltosi davanti al Tribunale di Cosenza, iniziato il 2.11.2014 e definito il 6.5.2022 con sentenza di cessazione della materia del contendere. Il Giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancato esperimento dei rimedi preventivi previsti dall'art. 1-ter l. n. 89/2001; l'opposizione era stata respinta dalla Corte d'appello di Catanzaro, che aveva ritenuto esperibile, tra i rimedi preventivi, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 1-ter l. n. 89/2001 e degli artt. 24 Cost., 111 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che l'istanza ex art. 281-sexies c.p.c. avrebbe sacrificato il diritto di difesa e il diritto alla prova, specialmente perché il processo presupposto era ancora in fase istruttoria; con il secondo hanno denunciato violazione delle norme sulle spese processuali e dei criteri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, lamentando che non dovesse essere riconosciuto al Ministero il compenso per la fase decisionale, non avendo esso depositato le note scritte sostitutive dell'udienza, e che in ogni caso le spese avrebbero dovuto essere compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la legittimità dei rimedi preventivi con efficacia acceleratoria e, in particolare, dell'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. quale comportamento collaborativo della parte, rimesso comunque alla valutazione discrezionale del giudice, senza lesione dei diritti costituzionali invocati. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che nel giudizio di opposizione il Ministero non aveva depositato le note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza di decisione e che, pertanto, il compenso per la fase decisionale non gli spettava. La decisione impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente alla regolazione delle spese, e la Corte, decidendo nel merito, ha ridotto le spese riconosciute al Ministero di € 1.735,00, mantenendo a suo favore solo € 1.738,00 oltre accessori; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
il mancato esperimento dei rimedi preventivi ivi previsti rende inammissibile la domanda di equa riparazione; tra tali rimedi può rientrare, se effettivamente acceleratorio, l'istanza ex art. 281-sexies c.p.c.
è un rimedio preventivo legittimo ai fini della legge Pinto, perché consente un modello decisorio concentrato e potenzialmente acceleratorio; la sua proposizione esprime collaborazione della parte ma la decisione resta rimessa al giudice
art. 24 Cost.
non risulta leso dalla previsione dell'istanza preventiva, poiché non esiste un diritto incomprimibile all'indennizzo da ritardo e la parte conserva la possibilità di scegliere se attivare o meno il rimedio
art. 111 Cost.
non osta alla previsione di rimedi preventivi idonei ad accelerare il processo
art. 6 CEDU
legittima la previsione di rimedi preventivi effettivi, cioè capaci di accelerare la decisione, accanto al rimedio risarcitorio
art. 13 CEDU
richiede che i rimedi relativi all'eccessiva durata siano effettivi; la prevenzione è la soluzione migliore in assoluto se realmente acceleratoria
richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali per fasi
il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza vale come partecipazione all'udienza ai fini della fase processuale e della liquidazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio di legittimità invocata per entrambi i motivi di ricorso
non era applicabile ratione temporis nel giudizio presupposto
Massime di principio
- Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il legislatore può legittimamente subordinare l'ammissibilità della domanda al previo esperimento di rimedi preventivi che abbiano una concreta efficacia acceleratoria.
- Tra i rimedi preventivi legittimi può rientrare l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., purché si tratti di un modello procedimentale realmente idoneo ad anticipare la definizione della causa prima della maturazione del ritardo rilevante.
- L'effettività del rimedio preventivo dipende dalla sua capacità di accelerare la decisione; sono invece illegittimi i meri adempimenti formali o le iniziative che si risolvono in una semplice prenotazione della decisione senza reale impatto sulla durata del processo.
- La valutazione sull'opportunità di aderire al modello decisionale accelerato resta rimessa al giudice del merito e non deriva automaticamente dalla richiesta della parte.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la fase processuale non può essere remunerata se la parte non ha effettivamente svolto l'attività corrispondente richiesta dalla disciplina applicabile, come nel caso del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
- Nel giudizio di legittimità, la partecipazione all'udienza sostituita dal deposito di note scritte va valutata come effettiva partecipazione processuale ai fini della liquidazione delle spese.
- La proposizione o la mancata proposizione del rimedio preventivo non incide di per sé sui diritti di difesa della parte nel processo presupposto, perché la scelta del giudice sull'adozione del modello accelerato resta discrezionale e non vincolata.
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