Cassazione Civile, Ordinanza n. 19049/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di gestione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato nel 1979 su un immobile in Napoli, seguito dalla cessazione del rapporto e da un procedimento per rilascio promosso dal locatore originario, conclusosi con ordinanza di rilascio nel 1999. In seguito, il patrimonio immobiliare dell’ente locatore fu conferito, con atto notarile del 16 febbraio 2016, a un fondo immobiliare gestito dalla società resistente, che nel 2018 notificò al conduttore un atto di precetto per il rilascio. Il conduttore propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo carenza di legittimazione attiva della società intimante, nullità delle notifiche, prescrizione e inesistenza o invalidità del titolo esecutivo. Il Tribunale rigettò l’opposizione; la Corte d’appello confermò, ritenendo provata la legittimazione della società sulla base del conferimento del bene al fondo e valorizzando anche il comportamento del conduttore che aveva richiesto il rinnovo del rapporto nei confronti della SGR; dichiarò inoltre tardiva e quindi inammissibile la questione sulla validità del titolo esecutivo. In cassazione il ricorrente principale articolò sette motivi, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenze di autosufficienza, difetto di specificità e mancata critica delle rationes decidendi; la società resistente propose ricorso incidentale su due motivi, lamentando in particolare l’erronea liquidazione delle spese e l’omessa condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, ma ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese del grado di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito e ha rideterminato le spese di appello in favore della società resistente, includendo anche l’attività svolta nella fase cautelare/inibitoria. Ha inoltre condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Disciplina l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore per contestare il diritto della controparte a procedere esecutivamente.
La sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata deve essere richiesta al giudice di appello, non direttamente alla Corte di cassazione.
La proposta accelerata formulata prima del deposito del controricorso è inefficace per violazione del contraddittorio.
La decisione del ricorso è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti, motivi specifici e l’indicazione/localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; la loro mancanza determina inammissibilità.
Il giudice di merito può valorizzare il materiale probatorio anche secondo criteri presuntivi e comportamentali; la relativa valutazione non è liberamente rivalutabile in cassazione.
In cassazione non è consentita una richiesta di rivalutazione del merito delle prove, ma solo la deduzione di vizi nei limiti tipizzati dalla norma.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato e deciso nel merito la questione sulle spese.
Per le controversie di valore indeterminabile il valore va normalmente collocato nello scaglione 26.000-260.000 euro; non poteva applicarsi lo scaglione inferiore dopo la modifica introdotta dal d.m. 147/2022.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, art. 2, comma 2, lett. b)
Ha soppresso le parole "di regola" dall’art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, riducendo la discrezionalità nella liquidazione dei compensi e rafforzando l’inderogabilità dei parametri.
Le spese di lite vanno liquidate secondo i parametri applicabili, con corretta individuazione dello scaglione di valore.
La responsabilità aggravata richiede un apprezzamento di fatto sulla mala fede o colpa grave; tale valutazione non è censurabile in cassazione come se si trattasse di un diverso giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, il ricorrente principale è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’esposizione dei fatti deve essere autosufficiente, lineare e completa; una narrazione frammentaria, confusa tra fatto sostanziale e censure, impedisce alla Corte di comprendere il decisum e determina inammissibilità.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che ometta di censurare una autonoma statuizione di inammissibilità o tardività posta a base della decisione.
- La censura che mira a ottenere una nuova valutazione delle prove, senza denunciare un vizio rientrante nei limiti dell’art. 360 c.p.c., è inammissibile perché trasforma impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- In tema di spese processuali, per le controversie di valore indeterminabile il giudice deve applicare lo scaglione normativo pertinente tenendo conto dell’oggetto e della complessità della lite; dopo la modifica del 2022 non è più consentito abbassare lo scaglione solo in forza di una valutazione discrezionale ampia.
- La liquidazione delle spese deve comprendere anche l’attività difensiva svolta nella fase cautelare/inibitoria quando essa sia effettivamente parte del grado di giudizio regolato nella pronuncia.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un accertamento fattuale della mala fede o colpa grave e non può essere chiesta in cassazione come mera rivalutazione del comportamento processuale della controparte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19037/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19040/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19041/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19042/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19044/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →