Cassazione Penale, Ordinanza n. 30709/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, destinatario di una decisione di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. in esito al concordato sui motivi, ha proposto ricorso deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. Ha contestato il difetto di motivazione sulla valutazione delle risultanze istruttorie e l'asserita mancanza di prova certa che la detenzione dello stupefacente fosse finalizzata alla cessione a terzi. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero fatto ricorso a un criterio presuntivo fondato su elementi sintomatici della incompatibilità tra il quantitativo e la qualità delle sostanze detenute e l'uso personale, senza considerare la qualità di assuntore abituale dell'imputato. In subordine, veniva chiesta la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, quando la sentenza di appello è resa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le censure che investono questioni rinunciate con l'accordo, incluse quelle relative alla valutazione delle prove, alla mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e alla qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale. Nel caso di specie, il ricorso attingeva proprio a profili coperti dalla rinuncia conseguente al concordato. L'imputato è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendosi esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il concordato sui motivi di appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità per i punti oggetto di accordo e rinuncia.
La deduzione del difetto probatorio ex art. 530, comma 2, c.p.p. è inammissibile se investe questioni rinunciate con il concordato in appello.
Non è consentito nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. dedurre la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando vi sia stata rinuncia ai relativi motivi.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La richiesta di riqualificazione in lieve entità non è scrutinabile in cassazione se attiene a una questione ricompresa nella rinuncia derivante dal concordato in appello.
Richiamato quale forma procedimentale per la richiesta di concordato in appello prevista dall'art. 599-bis c.p.p.
art. 103 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p., strumento deflattivo che comporta rinuncia ai motivi non concordati.
Non citato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto i vizi che attengono alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- L'accordo sui motivi di appello comporta la rinuncia a contestare nel giudizio di legittimità tutte le questioni oggetto del concordato, anche se rilevabili d'ufficio, salvo l'ipotesi di pena illegale.
- Le censure sulla valutazione della prova, sul difetto di motivazione e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sono inammissibili se riferite a punti rinunciati nell'ambito del concordato in appello.
- Anche la contestazione della qualificazione giuridica del fatto è preclusa in cassazione quando la sentenza derivi dal concordato sui motivi di appello, poiché l'accordo cristallizza i punti devoluti e rinunciati.
- Il ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella sua proposizione.
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