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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27865/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma articolando tre motivi. Dal contenuto dell'ordinanza emerge però che la Corte non è entrata nel merito delle censure, perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile: nell'atto di ricorso era stata indicata la data di notificazione della sentenza impugnata come 15 febbraio 2024, ma non era stata depositata la relata di notifica, come richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ricorrente, con istanza di decisione, ha chiesto il rinvio alla pubblica udienza e ha sostenuto che la data corretta fosse il 15 marzo 2024, depositando poi la notifica ricevuta in formato digitale. La Corte ha ritenuto però che: la richiesta di pubblica udienza non era sorretta da una questione di diritto di particolare rilevanza; la correzione successiva della data di notificazione non è ammissibile, trattandosi di dichiarazione processuale emendabile solo nei limiti consentiti dall'ordinamento; soprattutto, il deposito della relata oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso non sana la mancanza richiesta dall'art. 369 c.p.c., e non può essere veicolato tramite l'art. 372 c.p.c. perché tale norma riguarda i documenti relativi all'ammissibilità, non la copia notificata della decisione impugnata. Sono stati inoltre applicati gli effetti sanzionatori processuali, con condanna alle spese, ex art. 96 c.p.c. e contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare i tre motivi di ricorso. Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio alla pubblica udienza, ritenendo insussistenti i presupposti di particolare rilevanza della questione di diritto. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità alle controparti, a pagare una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore delle resistenti e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione accelerata; istanza di decisione

    La richiesta di decisione non consente di introdurre nuove allegazioni o di sanare omissioni processuali che determinano improcedibilità; la trattazione in pubblica udienza richiede una questione di diritto di particolare rilevanza o i casi espressamente previsti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    La pubblica udienza è riservata alle ipotesi di particolare rilevanza della questione di diritto e ai casi previsti dalla legge; la valutazione è rimessa alla discrezionalità del presidente.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il deposito della copia notificata della sentenza impugnata e della relata di notifica è onere necessario a pena di improcedibilità; la sua omissione non è sanabile con depositi successivi oltre il termine previsto.

  • art. 325 c.p.c.

    termine "breve" di sessanta giorni

    È richiamato per verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto alla data di notificazione della sentenza.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, ma non del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La conferma della proposta di definizione comporta la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia notificata della sentenza impugnata e della relativa relata è un onere autonomo e imprescindibile: la sua omissione determina improcedibilità, anche se la notificazione della sentenza sia stata effettivamente avvenuta.
  • La declaratoria di improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata non può essere evitata mediante il successivo deposito del documento in sede di memoria o di istanza di decisione accelerata, poiché l'art. 372 c.p.c. non copre tale produzione.
  • La dichiarazione contenuta nel ricorso circa la data di notificazione della sentenza costituisce atto processuale formale imputabile alla parte e non è liberamente emendabile dopo la scadenza dei termini processuali, se ciò incide sul regime di procedibilità dell'impugnazione.
  • La richiesta di trattazione in pubblica udienza non può essere accolta se non è prospettata una questione di diritto di particolare rilevanza o una delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
  • Il deposito tardivo di documenti o allegazioni che incidono su un fatto processuale decisivo non sana la mancata osservanza dell'onere di cui all'art. 369 c.p.c., che è funzionale alla procedibilità del ricorso e non alla sola sua ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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