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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31944/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fisco)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRES relativo all'anno d'imposta 2006. L'accertamento aveva recuperato a tassazione costi per oltre un milione di euro, qualificandoli come indeducibili ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. 537/1993, perché connessi a un'operazione di assunzione di lavoratori provenienti da liste di mobilità inserita in una complessiva truffa ai danni dell'INPS finalizzata a ottenere agevolazioni contributive. La CTR aveva escluso l'indeducibilità ritenendo che il costo del lavoro, pur in presenza di condotte fraudolente, fosse riferito a un'attività economica lecita ed effettiva. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 537/1993, sostenendo che la norma colpisce anche i costi inerenti ad attività delittuose nelle quali l'impresa non sia estranea, e non soltanto le spese direttamente impiegate per commettere il reato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondata la censura sulla corretta interpretazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, osservando che la disposizione rende indeducibili i costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività costituenti delitto non colposo per il quale sia stata esercitata l'azione penale. Nel caso concreto, il costo del reclutamento e dell'assunzione dei lavoratori collocati in mobilità era direttamente connesso alla truffa aggravata ai danni dell'INPS e quindi non poteva essere dedotto, ancorché regolarmente contabilizzato e riferito a prestazioni di lavoro effettive. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare l'erronea applicazione dell'art. 14 l. 537/1993.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993

    non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale

    la norma si applica anche ai costi sostenuti in collegamento diretto con un'attività illecita penalmente rilevante, ancorché successivi rispetto al perfezionamento della fattispecie delittuosa e anche se l'attività economica svolta sia di per sé lecita.

  • art. 6 l. 223/1991

    richiamato come base normativa delle assunzioni agevolate di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità.

  • l. 537/1993

    richiamata quale fonte della disciplina sulla deducibilità dei costi connessi ad attività illecite.

  • l. 223/1991

    richiamata in relazione alla mobilità dei lavoratori assunti.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità fiscale, l'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 colpisce non solo le spese direttamente impiegate nell'esecuzione del reato, ma anche i costi che risultino direttamente connessi a un'attività penalmente illecita per la quale sia stata esercitata l'azione penale.
  • La circostanza che il costo sia regolarmente contabilizzato e riferito a prestazioni effettivamente rese non basta a renderlo deducibile se il costo costituisce strumento o segmento funzionale della condotta delittuosa.
  • La liceità dell'attività imprenditoriale in sé non esclude l'indeducibilità dei costi quando essi siano strumentali a una specifica frode o truffa fiscalmente o previdenzialmente rilevante.
  • In presenza di un delitto non colposo contestato in giudizio penale, il giudice tributario deve verificare la diretta utilizzazione del costo rispetto alla condotta illecita, non limitarsi alla formale esistenza del costo o alla sua inerenza all'attività d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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