Sentenza del 16/03/2023 n. 140 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Imposta sulle successioni - franchigia - coacervo asse ereditario e donazioni in vita - abrogazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti impugnano l'avviso di rettifica e liquidazione per imposta di successione con cui l'Agenzia delle Entrate ha applicato il c.d. coacervo, sommando il valore dell'asse ereditario e il valore delle donazioni fatte in vita dal de cuius, al fine di ridurre o annullare la franchigia spettante e liquidare maggiore imposta (oltre sanzioni e interessi). Le ricorrenti contestano l'applicazione del coacervo perché, a seguito della soppressione del sistema di aliquote progressive e dell'introduzione di aliquote differenziate per qualità del ricevente, il coacervo non ha più ragione di esistere e non può essere usato neppure per calcolare la franchigia. Inoltre deducono errori nella valorizzazione e imputazione delle donazioni (immobili in nuda proprietà con usufrutto in capo alla madre; esenzione per partecipazione societaria per prosecuzione dell'attività) e contestano l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'istituto del coacervo previsto dall'art. 8, comma 4, del D.lgs. 346/1990 sia implicitamente abrogato rispetto all'imposta di successione dalla riforma che ha introdotto aliquote fisse differenziate per rapporto di parentela (art. 69 L. 342/2000). La Corte ha ritenuto che il coacervo non sia operante né ai fini della determinazione dell'aliquota né ai fini del calcolo della franchigia esente, e che la circolare amministrativa non possa sostituirsi alla norma legislativa. Per tali ragioni l'atto impositivo è stato annullato nella parte relativa all'applicazione del coacervo; la corte non ha esaminato ulteriori motivi essendo sufficiente il primo per annullare l'atto. Le spese di giudizio sono compensate in considerazione dell'oscillazione giurisprudenziale e dell'interpretazione amministrativa contrastante.
Norme richiamate
D.lgs. 346/1990 art. 8, comma 4
il valore globale netto dell'asse ereditario e' maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari
la norma definiva il coacervo per cumulare donazioni e relictum ai fini delle aliquote progressive; la Corte ha ritenuto che, dopo la soppressione delle aliquote progressive, tale previsione è divenuta incompatibile e pertanto implicitamente abrogata con riferimento all'imposta di successione.
ha modificato il regime soggettivo delle aliquote sostituendo il sistema progressivo basato sul valore complessivo con aliquote differenziate in ragione della qualità del ricevente; tale riforma ha reso privo di funzione il coacervo originariamente concepito per contrastare l'aggregazione di più trasferimenti ai fini dell'aliquota progressiva.
D.L. n. 262/2006 (art. 2, comma 47) conv. L. 286/2006
introduzione della franchigia per l'imposta di successione e donazioni
la reintroduzione dell'imposta con franchigia non ha reintrodotto né previsto espressamente il coacervo per l'imposta di successione; la Corte ha ritenuto che la nuova disciplina non giustifichi il recupero del coacervo per calcolare la franchigia.
riferita dalla giurisprudenza come norma che resta operante per l'imposta sulle donazioni (coacervo ai fini della franchigia per le donazioni), ma non è stata considerata sufficiente a giustificare l'operatività del coacervo anche per l'imposta di successione.
Massime di principio
- Dopo la soppressione del sistema di aliquote progressive e l'introduzione di aliquote fisse differenziate per rapporto di parentela, il coacervo (cumulo di donazioni e asse ereditario) non può essere applicato per determinare l'aliquota dell'imposta di successione.
- Il coacervo non è utilizzabile neppure per il calcolo della franchigia dell'imposta di successione salvo che il legislatore disponga espressamente il contrario; le circolari amministrative non possono creare o ripristinare un istituto incompatibile con la legge.
- In controversie tributarie su temi giurisprudenzialmente oscillanti, il giudice può compensare le spese di lite quando è ragionevole l'aspettativa di avere ragione sia per l'Amministrazione sia per il contribuente.
- Occorre verificare caso per caso la natura delle donazioni (piena proprietà vs nuda proprietà con riserva di usufrutto) perché tali caratteristiche influenzano la rilevanza ai fini dell'imposizione: trasferimenti che non hanno traslato la piena proprietà al donatario possono non concorrere all'imponibile come intesi dall'Amministrazione.
- Nel contenzioso relativo all'imposta sulle donazioni va controllare se esistono previsioni specifiche (es. articolo 57 D.lgs. 346/1990) che regolano il cumulo ai fini della franchigia per il tributo sulle donazioni, distintamente dalla disciplina dell'imposta di successione.
- Se l'Amministrazione applica sanzioni, il contribuente può contestarne la colpevolezza; tuttavia la decisione sulla sanzionabilità può restare assorbita se il vizio principale dell'atto (es. illegittima applicazione del coacervo) determina l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 mar 2023Sentenza del 16/03/2023 n. 63 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
- Sentenza · 16 mar 2023Sentenza del 16/03/2023 n. 264 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 16 mar 2023Sentenza del 16/03/2023 n. 266 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 16 mar 2023Sentenza del 16/03/2023 n. 1480 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 16 mar 2023Sentenza del 16/03/2023 n. 7682 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 mar 2023Sentenza del 15/03/2023 n. 188 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →