Sentenza del 16/03/2023 n. 266 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Campo di applicabilità del meccanismo del cd. "reverse charge" previsto dal comma 5 dell'art. 17 del DPR n. 633/1972.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa a: 1) illegittima applicazione del meccanismo di 'reverse charge' sull'IVA per cessioni di materiale d'oro; 2) recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili per presunte correzioni manuali degli importi d'acquisto. L'appellante sosteneva che la propria attività di compro oro legittimasse l'utilizzo del reverse charge previsto dal comma 5 dell'art. 17 DPR n. 633/1972 (introduzione tramite L. n. 7/2000) e che non fosse richiesta la specifica forma societaria o comunicazione all'U.I.C.; inoltre chiedeva la disapplicazione delle sanzioni per presunta incertezza normativa. L'Ufficio contestava che il reverse charge è applicabile solo agli operatori professionali che rispettano i requisiti della L. n. 7/2000 (banche o soggetti societari con forma e capitale minimo e previa comunicazione all'U.I.C.) e che la ditta individuale operava nel commercio di prodotti finiti di oreficeria (non in rottami o oro industriale), non svolgeva attività di fusione/trasformazione e non possedeva la forma giuridica e il capitale richiesti; inoltre i verificatori avevano riscontrato correzioni manuali degli importi d'acquisto con riscontri dai cessionari.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al reverse charge: il comma 5 dell'art. 17 DPR n. 633/1972 (come modificato da L. n. 7/2000) consente il reverse charge solo agli operatori professionali che rispettano i requisiti della L. n. 7/2000 (banche o società con forma e capitale minimo, previa comunicazione all'U.I.C.) e che commercino in oro industriale/rottami o svolgano attività di fusione/trasformazione. La ricorrente, essendo una ditta individuale che commercia prodotti finiti di oreficeria e cedendo in massima parte a soggetto meramente commerciale, non possedeva i requisiti e non era legittimata ad applicare il reverse charge; pertanto l'applicazione era illegittima. Sono inoltre stati confermati i rilievi sui costi: i verificatori hanno riscontrato, tramite controlli incrociati e colloqui con i cessionari, correzioni manuali degli importi di acquisto che hanno determinato una dilatazione dei costi dedotti, giustificando il recupero a tassazione. La richiesta di non applicazione delle sanzioni è stata respinta perché la norma è stata ritenuta chiara e non incerta. L'appellante è stata condannata alle spese processuali per complessivi € 5.800,00.
Norme richiamate
DPR n. 633/1972, art. 17, comma 5
Il comma 5 disciplina il meccanismo del 'reverse charge' per cessioni di materiale d'oro; la Corte interpreta la norma come applicabile esclusivamente agli operatori professionali che soddisfano i requisiti della L. n. 7/2000 (banche o societa' con forma e capitale minimo e previa comunicazione all'U.I.C.).
L. n. 7/2000, art. 1 (comma 4 richiamato)
Stabilisce i requisiti soggettivi e formali per gli operatori professionali del settore aurifero (forma societaria, capitale sociale minimo, comunicazione all'U.I.C.), necessari per poter beneficiare del regime di reverse charge.
DPR n. 600/1973, art. 39
Invocato dall'appellante in riferimento agli oneri probatori; la Corte rileva che i rilievi dei verificatori sono corroborati da controlli incrociati e colloqui, e pertanto non viziati.
Codice Civile, art. 2697
Riguarda l'onere della prova; la Corte ritiene che l'amministrazione abbia fornito elementi probatori idonei a sostenere le contestazioni sulle correzioni manuali dei costi.
Codice di Procedura Civile, art. 85
Richiamato in relazione alla rinuncia del difensore: la rinuncia non inficia il giudizio per effetto della perpetuatio dell'atto introduttivo, quindi il processo prosegue legittimamente.
Massime di principio
- Il meccanismo del 'reverse charge' ai sensi dell'art. 17, comma 5, DPR n. 633/1972 è applicabile solo agli operatori che rispettano i requisiti previsti dalla L. n. 7/2000: banche o soggetti societari (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., cooperative) con capitale sociale interamente versato non inferiore al minimo previsto per le società per azioni e previa comunicazione all'U.I.C.
- L'operatore che esercita come ditta individuale nel commercio di prodotti finiti di oreficeria non rientra nel campo di applicazione del reverse charge per rottami o oro industriale, salvo che non dimostri di avere la forma, il capitale e le caratteristiche tecniche/operative (es. fonderia/attività di trasformazione) richieste dalla normativa.
- La qualificazione dell'operazione (vendita di rottami/oro industriale vs. commercio di prodotti finiti) è essenziale: la mera intermediazione o la vendita a soggetti commerciali non trasforma automaticamente l'operatore in soggetto abilitato all'uso del reverse charge.
- L'incertezza interpretativa non è di per sé sufficiente a evitare sanzioni quando la norma è chiara e il contribuente non possiede i requisiti richiesti; l'ingiustificata applicazione di regimi agevolativi/semplificati può comportare rettifiche e sanzioni.
- Gli accertamenti fondati su controlli incrociati e riscontri diretti con i cessionari (colloqui, verifica dei registri e degli atti di vendita) costituiscono elementi probatori validi per contestare alterazioni contabili quali correzioni manuali dei costi d'acquisto.
- L'Amministrazione finanziaria può valutare e condividere i rilievi degli organi di verifica (es. Guardia di Finanza) senza dover ripetere integralmente i controlli, purché la valutazione sia motivata e i rilievi siano supportati da elementi probatori.
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