Sentenza del 16/03/2023 n. 63 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Esatto ha notificato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 richiedendo somme per presunto insufficiente versamento. Esatto avrebbe applicato una rendita catastale e una distribuzione della rendita sui particolari (particella 4070/7 sub 1 e particella 4070/8) difforme rispetto alle sentenze già passate in giudicato. La ricorrente ha invece dimostrato che due sentenze tributarie definitive (CTP e CTR) avevano attribuito all'intero compendio una rendita catastale definitiva pari a Euro 45.510,18 comprendente entrambe le particelle; aveva inoltre contestato l'applicazione di una aliquota comunale errata (0,30% invece dello 0,21% da delibera comunale). La ricorrente aveva richiesto l'annullamento in autotutela, senza ottenere risposta da Esatto.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Trieste ha accolto il ricorso, ritenendo che le risultanze catastali non possono prevalere sulle sentenze tributarie definitive. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18637/2022) e le due sentenze che avevano già confermato la rendita di Euro 45.510,18 per l'intero compendio, la Corte ha annullato l'avviso di accertamento IMU impugnato. Ha condannato Esatto al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.471,00 oltre spese generali, cassa, IVA e al rimborso del contributo unificato tributario.
Norme richiamate
D.L. 30.12.1992 art. 5, comma 2
La sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale costituisce l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile; gli effetti della pronuncia giudiziale retroagiscono al momento dell'attribuzione della rendita impugnata.
Delibera del Comune di Trieste n. 32 del 29.07.2014
delibera n. 32 del 29.07.2014
Stabilisce l'aliquota IMU complessiva per gli immobili di categoria D (esclusa D/5) pari a 9,7 per mille e la quota riservata allo Stato pari a 0,76% (da cui la ricorrente deduce una aliquota comunale applicabile pari allo 0,21%).
Sentenza della Corte di Cassazione n. 18637/2022
Conferma il principio secondo cui la sentenza passata in giudicato che determina la rendita catastale rappresenta l'unico dato da considerare per la base imponibile e che tale effetto giudiziale retroagisce al momento dell'attribuzione della rendita impugnata.
Sentenza Commissione Tributaria Regionale di Trieste n. 49/02/95
Ha attribuito e confermato in sede di appello una rendita catastale pari a Euro 45.510,18 per l'intero compendio immobiliare (comprese particelle 4070/7 e 4070/8); la decisione è divenuta definitiva e vincolante (giudicato).
Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Trieste n. 213/01/10
Ha annullato precedenti avvisi ICI del Comune per gli anni 2003-2007 attenendosi alla precedente pronuncia di appello e confermando la rendita definita in quella sede, consolidando così la rendita applicabile.
Provvedimenti U.T.E. (es. provv. 30.04.1992 e n. 2468A/91)
provvedimenti U.T.E. 30.04.1992; n. 2468A/91
Si tratta di atti amministrativi di attribuzione/variazione della rendita che sono stati oggetto di impugnazione e successiva revisione nel corso del contenzioso; parte di essi sono stati annullati o sostituiti dalla rendita riconosciuta giudizialmente.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria definitiva che determina la rendita catastale costituisce il dato vincolante per la determinazione della base imponibile e prevale sulle risultanze catastali amministrative discordanti.
- Gli accertamenti tributari e gli avvisi di pagamento devono rispettare le rendite stabilite con giudicato: l'Amministrazione/nei suoi atti di riscossione non può applicare rendite o ripartizioni diverse da quelle definitive.
- Se le risultanze catastali risultano difformi rispetto a una sentenza definitiva, l'autorità catastale dovrebbe adeguare le risultanze; tuttavia, in ogni caso, l'ufficio impositore deve uniformarsi al giudicato e non può sottrarsi agli effetti della pronuncia.
- Il contribuente dovrebbe attivare canali amministrativi (istanza di autotutela, richiesta di rettifica catastale) ma la mancata tempestiva iniziativa non legittima l'ente impositore a ignorare un giudicato; l'ente dovrebbe comunque rispondere alle istanze di autotutela in spirito di leale collaborazione.
- Le contestazioni relative all'applicazione di aliquote comunali richiedono attenzione formale (eventuali dichiarazioni richieste dalla normativa) ma non possono risolvere un contrasto di fondo sulla rendita catastale già definita con sentenza passata in giudicato.
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