Sentenza del 16/03/2023 n. 264 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
L'indennità erogata dal Fondo Pensione alla cessazione del rapporto di lavoro è imponibile ai fini IRPEF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
disputa sul calcolo della base imponibile IRPEF dell'indennità erogata dal Fondo Pensione alla cessazione del rapporto di lavoro: il contribuente sosteneva che dalla base imponibile dovessero essere esclusi i contributi da lui versati al Fondo durante il rapporto di lavoro (richiamando l'art.17 del DPR n.917/1986 nel testo applicabile), mentre l'Ufficio sosteneva che tali versamenti, pur formalmente imputati al lavoratore, erano in realtà a carico del datore di lavoro in virtù degli accordi aziendali e dovevano concorrere a formare il reddito tassabile
La decisione
l'appello è stato rigettato. La Corte ha ritenuto provato, sulla base degli accordi aziendali (in particolare il verbale del 28.9.1994), che i contributi obbligatori INPS fossero effettivamente a carico dell'istituto di credito, il quale aveva assunto l'impegno di versare anche la quota spettante al lavoratore come controprestazione per i versamenti facoltativi al Fondo. Di conseguenza i contributi versati nominalmente dal lavoratore hanno natura facoltativa e la somma erogata dal Fondo, comprensiva di tali contributi, costituisce base imponibile IRPEF. La sentenza richiama inoltre il principio che solo i contributi previdenziali di carattere obbligatorio (ai sensi dell'art.48 del DPR n.917/1986 nel testo fino al 31.12.2003, oggi art.51 TUIR) restano esenti. Sono compensate le spese di lite
Norme richiamate
DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 48
nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2003 (oggi art. 51)
i contributi previdenziali di carattere obbligatorio previsti dalla legge non concorrono a formare il reddito e sono fiscalmente esenti; per le prestazioni dei fondi di previdenza complementare restano escluse dall'imponibile solo le quote aventi carattere obbligatorio per legge
DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 17
richiamato dal contribuente per sostenere l'esclusione di alcune somme dalla base imponibile; la Corte tuttavia ha ritenuto prevalente l'analisi sostanziale degli accordi e della natura effettiva dei versamenti
Cassazione civile, sentenza n. 33827/2019
giurisprudenza richiamata per il principio che le prestazioni dei fondi di previdenza complementare costituiscono base imponibile comprensiva dei contributi versati dal lavoratore quando tali contributi risultano di natura facoltativa o hanno titolo nella convenzione tra le parti
Verbale di accordo aziendale del 28.9.1994
atto contrattuale che ha formalizzato il passaggio al sistema ordinario e la ripartizione legale tra datore di lavoro e lavoratore delle contribuzioni obbligatorie INPS, nonché la disposizione che rese sostanzialmente a carico del datore di lavoro i versamenti obbligatori, fornendo la prova che i contributi a nome del lavoratore erano in realtà sopportati dall'istituto di credito
Massime di principio
- Si deve dar prevalenza alla sostanza economica rispetto alla forma: se, pur formalmente prelevati dal lavoratore, i contributi sono sostanzialmente a carico del datore di lavoro (per accordi aziendali o prassi) concorrono a formare il reddito dell'ex dipendente quando vengono erogati dal Fondo
- Ai fini fiscali vanno distinti i contributi obbligatori per legge (esenti) dai contributi facoltativi o convenzionali: solo quelli obbligatori previsti dalla legge non concorrono a formare l'imponibile
- La prova documentale (accordi collettivi, verbali aziendali, registrazioni contabili e versamenti INPS) è decisiva per accertare chi ha effettivamente sostenuto l'onere economico dei contributi
- In caso di incertezza giurisprudenziale o interpretativa, i giudici possono compensare le spese di lite; tuttavia la compensazione non incide sulla sostanza della qualificazione tributaria
- Per valutare la rilevanza fiscale delle prestazioni dei fondi pensione occorre verificare la natura del singolo versamento (obbligatorio per legge vs facoltativo/convenzionale) e l'esistenza di pattuizioni che trasferiscono l'onere economico dal lavoratore al datore
- Per situazioni analoghe è consigliabile acquisire e produrre in giudizio tutta la documentazione che dimostri chi ha effettivamente sostenuto i versamenti (accordi sindacali, buste paga, flussi verso INPS, comunicazioni aziendali) e verificare l'evoluzione normativa applicabile al periodo considerato (art.48/51 TUIR e successive modifiche)
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