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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24370/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 9 luglio 2025. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata prevalenza della circostanza attenuante del quarto comma dell'art. 648 c.p. sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenendo ingiustificato il giudizio di equivalenza operato dal giudice di merito. Il secondo motivo contestava la determinazione della pena pecuniaria, sostenendo che, pur a fronte della ritenuta congruità della sanzione al minimo edittale, la quota pecuniaria era stata fissata in misura superiore a quella corretta. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e ha accolto solo la censura relativa alla componente pecuniaria, procedendo alla rettifica della sentenza ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, osservando che il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti ex art. 69 c.p. è valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta illogicità. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della correzione materiale della pena, rettificando la sentenza impugnata e rideterminando la pena pecuniaria in euro 516,00 ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato in relazione alla circostanza attenuante speciale oggetto del giudizio di comparazione con la recidiva.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è discrezionale e proprio del giudice di merito; non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria o illogica.

  • art. 619 c.p.p.

    Consente alla Corte di rettificare la sentenza impugnata quando l'errore riguarda la determinazione della pena, procedendo alla rideterminazione della componente pecuniaria.

Massime di principio

  • Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e non frutto di arbitrio.
  • Quando il giudice di merito ritiene congrua la pena al minimo edittale ma commette un errore nella quantificazione della sola componente pecuniaria, la Corte di cassazione può disporre la rettifica della sentenza senza annullarla integralmente.
  • La recidiva, se adeguatamente valorizzata nella motivazione, può giustificare il giudizio di equivalenza rispetto a un'attenuante speciale, senza che ciò integri di per sé vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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