Cassazione Civile, Ordinanza n. 01584/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di divisione di un bene immobile in comunione tra due soggetti. Il tribunale aveva accolto la domanda, approvando il progetto divisionale elaborato dal consulente tecnico d'ufficio, assegnando all'attore un lotto e alla convenuta un altro lotto, con conguaglio a carico dell'attore e condanna della convenuta alle spese. La convenuta aveva appellato deducendo che il progetto divisionale non teneva conto del reale valore di alcuni beni attribuiti all'attore, delle sopravvenienze normative incidenti sul valore di una soffitta, dell'erronea attribuzione di un cancello e della ingiusta condanna alle spese. La corte d'appello, dopo integrazione della consulenza tecnica, ha accolto l'appello e ha disposto una divisione diversa, compensando le spese di primo grado e ponendo quelle di appello a carico dell'appellato. Avverso tale decisione l'attore soccombente ha proposto ricorso per cassazione; la controricorrente ha eccepito preliminarmente l'invalidità della notificazione del ricorso per mancata contestuale notificazione della procura alle liti. Nel corso del giudizio di legittimità è stato comunicato anche il decesso del ricorrente, ma la Corte ha rilevato che nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo. La Corte ha poi ritenuto fondata l'eccezione sulla procura: il ricorso era stato notificato prima del conferimento della procura speciale, che risultava rilasciata successivamente e depositata su foglio separato, con conseguente impossibilità di riferire validamente la procura al ricorso già notificato e quindi inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbito l'esame dei motivi di impugnazione nel merito, perché preliminarmente è stata accolta l'eccezione della controricorrente relativa alla invalidità della procura speciale: la procura era stata conferita dopo la notificazione del ricorso e dunque non poteva soddisfare il requisito della specialità richiesto per il ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre precisato che la morte del ricorrente, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di legittimità, non comporta interruzione del processo di cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La procura speciale deve essere conferita in modo tale da risultare riferibile al giudizio di cassazione; la congiunzione materiale o la collocazione topografica della procura rispetto all'atto è rilevante ai fini della sua specialità e della sua riferibilità temporale all'impugnazione.
La procura speciale è condizione di proponibilità del ricorso per cassazione e deve essere conferita antecedentemente o contestualmente alla notificazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito negativo dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve precedere o accompagnare la notificazione del ricorso: se risulta rilasciata successivamente, il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di specialità.
- Ai fini della validità della procura per cassazione assume rilievo la sua collocazione materiale rispetto all'atto di impugnazione, poiché la congiunzione materiale tra procura e ricorso consente di presumere la riferibilità della prima al secondo e la sua anteriorità o contemporaneità alla notificazione.
- La morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione non determina interruzione del processo, per la particolare struttura del giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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