Cassazione Penale, Sentenza n. 11672/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello chiedendo annullamento per carenza di motivazione in relazione ai presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (in connessione con la decisione ex art. 599-bis cod. proc. pen.) e ha censurato la determinazione delle pene accessorie (art. 37 cod. pen. e art. 216, ultimo comma, legge fallimentare), sostenendo che la Corte d'appello, pur avendo ridotto la pena principale a tre anni e sei mesi, aveva confermato la durata dell'interdizione dai pubblici uffici a cinque anni senza spiegare le ragioni e in contrasto con la commisurazione operata dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (perché riguardante materie sulle quali il ricorrente aveva rinunciato o che non possono essere impugnate in cassazione nel quadro di un concordato in appello e della riformulazione concordata della pena principale). Tuttavia ha annullato senza rinvio, d'ufficio, la pena accessoria dell'interdizione legale prevista dall'art. 32 cod. pen., ritenendola illegale rispetto alla pena principale concretamente inflitta in appello (inferiore a cinque anni) e quindi non applicabile. Per il resto la sentenza di merito è stata lasciata inalterata.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza in caso di concordato in appello; la decisione impugnata è stata adottata nell'ambito di una riformulazione concordata della pena principale e pertanto molte doglianze sono fuori dai casi consentiti di cassazione.
Riguarda le condizioni di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento siano inammissibili se attinenti a motivi rinunciati o ricompresi nell'accordo tra le parti.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'inammissibilità sulla base dei limiti soggettivi e oggettivi dei motivi proponibili in cassazione dopo un concordato in appello.
Norma sulle pene accessorie; la censura riguardava la commisurazione dell'interdizione, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile salvo verificare d'ufficio l'illegittimità della pena accessoria rispetto alla pena principale effettiva.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Disciplina le pene accessorie in materia fallimentare; la Corte ha osservato che, nell'udienza di appello, le parti avevano espresso la volontà di mantenere le pene accessorie nella misura già fissata, limitando la possibilità di impugnazione in cassazione.
Interdizione legale: la Corte ha ritenuto tale pena accessoria illegale rispetto alla pena principale inflitta in appello (inferiore al limite di cinque anni previsto per la sua applicazione) e l'ha annullata senza rinvio d'ufficio.
art. 2 D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (abrogato)
Citato dalla difesa in relazione a richiesta di rinvio per impedimento; la Corte ha rilevato che la norma era abrogata e comunque che il legittimo impedimento personale dell'imputato non è rilevante nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Se in appello vi è stata una riformulazione concordata della pena (art. 599-bis), molte censure relative ai presupposti rinunciati o alla determinazione della pena sono inammissibili in cassazione, salvo che emergano profili di illegittimità oggettiva o violazioni di legge non sanabili dalla volontà delle parti.
- Le doglianze sulla motivazione attinenti a questioni sulle quali la parte ha rinunciato o ha concordato non possono costituire motivo valido di cassazione.
- Il giudice di legittimità può eliminare d'ufficio pene accessorie manifestamente illegali rispetto alla pena principale effettivamente inflitta (ad es. interdizione legale non applicabile perché la pena principale è inferiore al minimo richiesto), anche se il ricorso è altrimenti inammissibile.
- La partecipazione personale dell'imputato e il suo legittimo impedimento non giustificano il rinvio dell'udienza di cassazione: il processo di legittimità si svolge con la rappresentanza del difensore.
- Questioni riguardanti la misura delle pene accessorie devono essere trattate tenendo conto della pena principale concreta; se le parti hanno espressamente concordato di mantenere le pene accessorie in una certa misura, la possibilità di impugnazione è limitata.
- Quando si impugna per vizio di motivazione, è cruciale dimostrare che il vizio incida sulla legalità della sanzione (oltre i meri profili di apprezzamento della gravità o della commisurazione), altrimenti la cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile.
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