Cassazione Penale, Ordinanza n. 37053/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 29 gennaio 2026 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la sua condanna per il reato di minaccia, contestato ai sensi dell’art. 612, commi 1 e 2, c.p., con l’aggravante dell’uso di un’arma. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, soprattutto quanto alla credibilità e attendibilità della persona offesa. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante dell’uso di arma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una diversa valutazione di merito della credibilità della persona offesa e a reiterare allegazioni già disattese, senza formulare effettive censure di legittimità alla motivazione impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità, perché fondato su enunciati assertivi non idonei a costituire una compiuta critica di legittimità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La responsabilità penale confermata in appello resta ferma.
Norme richiamate
la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, commi 1 e 2, cod. pen.
La disposizione è indicata quale fattispecie per la quale era stata confermata la condanna; la decisione di legittimità non ne approfondisce gli elementi costitutivi.
deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in questo caso in 3.000 euro.
Massime di principio
- È inammissibile la censura di legittimità che, sotto la veste del vizio di motivazione sulla credibilità o attendibilità della persona offesa, sollecita una rivalutazione alternativa del merito e ripropone allegazioni già disattese, senza individuare effettivi vizi della motivazione impugnata.
- Un motivo di ricorso per cassazione è privo di specificità quando si limita a enunciati assertivi e non sviluppa una critica compiuta della decisione impugnata.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende presuppone che siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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