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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35839/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza sindacale che disponeva la confisca e la successiva vendita di bovini detenuti dal privato, sulla base della normativa provinciale di Bolzano in materia di custodia degli animali e delle relative norme di esecuzione. Il privato aveva opposto l'ordinanza, sostenendo in sintesi: l'assenza di una valida e preventiva contestazione dell'illecito amministrativo; l'erronea esclusione dell'esenzione prevista per gli animali in alpeggio; l'insussistenza di un illecito riconducibile alla fattispecie amministrativa contestata, anche per violazione del principio di legalità e di specialità rispetto alle ipotesi penali; l'erroneità della valutazione sulla proprietà dei capi di bestiame, che egli assumeva appartenere a un terzo in base a un contratto di vendita con riserva di proprietà. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: violazione delle norme provinciali sulla contestazione delle violazioni amministrative; violazione della norma regolamentare sull'esenzione per l'alpeggio; violazione della disciplina dell'illecito amministrativo e dei principi di legalità e specialità; vizio di motivazione sulla titolarità dei bovini e sulla prova del contratto invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che i verbali di sopralluogo e gli atti di accertamento redatti dal servizio veterinario costituivano idonea contestazione dell'illecito; che l'esenzione per gli animali in alpeggio non era estensibile agli animali tenuti stabilmente a valle in condizioni analoghe; che la fattispecie amministrativa era sufficientemente tipizzata dal rinvio della legge provinciale al regolamento di esecuzione e che non vi era spazio per invocare il principio di specialità rispetto alle fattispecie penali. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché formulato nei termini di un vizio di motivazione non più deducibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque perché la sentenza di merito risultava adeguatamente motivata sulla mancanza di prova del contratto di vendita con riserva di proprietà e sulla titolarità dei capi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. Prov. Aut. Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, art. 3

    Accertamento delle violazioni

    Le violazioni amministrative sono accertate dal personale incaricato di far osservare le disposizioni; i verbali di sopralluogo possono integrare l'accertamento contestato al trasgressore.

  • L. Prov. Aut. Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, art. 4

    Contestazioni delle violazioni

    Quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente; è sufficiente una contestazione che descriva in modo specifico i fatti, anche se la qualificazione giuridica possa essere precisata o rettificata.

  • L. Prov. Aut. Bolzano n. 9/2000, art. 11

    comma 2; richiamo anche al comma 1

    La disposizione disciplina l'illecito amministrativo relativo alla custodia degli animali e, tramite rinvio al regolamento di esecuzione, consente di sanzionare anche la violazione delle prescrizioni regolamentari sulla custodia.

  • D.P.P. Provincia autonoma di Bolzano 8 luglio 2013, n. 19, art. 12

    L'esenzione per gli animali in alpeggio ha natura speciale e non è estensibile agli animali custoditi stabilmente a valle in condizioni assimilate; il regolamento integra la fattispecie sanzionatoria prevista dalla legge provinciale.

  • art. 1, comma 2, L. 689/1981

    È richiamato dal ricorrente per il principio di legalità, ma la Corte ritiene che la fattispecie sia sufficientemente determinata dal combinato disposto legge/regolamento.

  • art. 9, comma 2, L. 689/1981

    La Corte esclude la violazione del principio di specialità perché l'illecito amministrativo ha ambito applicativo diverso e più ampio rispetto alle fattispecie penali evocate.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, utilizzato per i primi tre motivi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria è il solo limite oggi rilevante nel controllo di legittimità sulla motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È richiamato per il c.d. minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la contestazione è valida se contiene una descrizione completa e specifica dei fatti materiali contestati; la qualificazione giuridica dell'illecito può essere inizialmente incompleta o successivamente rettificata, purché non siano introdotti fatti nuovi e resti integro il diritto di difesa.
  • Un rinvio della legge a un regolamento di esecuzione può integrare sufficientemente la fattispecie sanzionatoria amministrativa, in modo conforme al principio di legalità/tassatività, quando il regolamento specifichi le modalità di condotta rilevanti.
  • L'esenzione prevista per una particolare modalità di custodia degli animali, se speciale e collegata a esigenze proprie di una situazione transitoria e stagionale, non è estensibile in via analogica a condizioni diverse e permanenti di detenzione.
  • Il principio di specialità tra illecito amministrativo e reato opera solo se le fattispecie tutelano il medesimo interesse e presentano un'effettiva coincidenza dell'area applicativa; altrimenti, la disciplina amministrativa può sanzionare condotte non riconducibili al reato.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini di insufficienza o contraddittorietà; il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione mancante o meramente apparente.
  • La censura sulla valutazione delle prove non è ammissibile in cassazione quando mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione risulta specifica e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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