Cassazione Penale, Ordinanza n. 02541/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo due motivi: 1) erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La vicenda concreta richiamata dalla motivazione riguarda il porto di un coltello, valutato dai giudici di merito come fatto non di particolare tenuità per le caratteristiche dell'arma e per il contesto in cui il porto avveniva. Il ricorso non si confrontava, secondo la Corte, con tale ratio decisoria e non offriva una critica argomentata al ragionamento della sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, la sentenza di merito aveva valorizzato i consistenti precedenti penali dell'imputato, parametro riconducibile all'art. 133 c.p.; il ricorso si limitava a insistere per il riconoscimento del beneficio senza indicare specifiche ragioni di censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano ritenuti non specifici e, quindi, non consentiti in sede di legittimità. Ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, fondato sulla non lieve offensività del porto del coltello per le sue caratteristiche e per il contesto concreto, e il diniego delle attenuanti generiche, motivato dai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è negata quando il ricorso non si confronta con la motivazione di merito che esclude la particolare tenuità dell'offesa in relazione alle concrete modalità del fatto e all'oggetto detenuto/portato.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando i precedenti penali dell'imputato; la censura in cassazione deve essere specifica e confrontarsi con tale motivazione.
I precedenti penali e gli altri parametri di gravità/persona del reo possono fondare il diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso privo del requisito di specificità dei motivi è dichiarato inammissibile.
In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di richieste già formulate o di censure generiche determina inammissibilità.
- La particolare tenuità del fatto non può essere invocata utilmente se il ricorso non contesta specificamente gli elementi valorizzati dai giudici di merito per escludere l'offensività tenue, quali le caratteristiche dell'oggetto e il contesto concreto della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante richiamo a precedenti penali e agli altri criteri di cui all'art. 133 c.p.; in cassazione occorre dedurre ragioni specifiche di critica, non essendo sufficiente una generica richiesta di concessione del beneficio.
- La mancanza di specificità del motivo, quando impedisce alla Corte di verificare la fondatezza della censura, comporta l'inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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