Cassazione Civile, Ordinanza n. 16667/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008 e 2009, con i quali il Comune contestava l’omessa dichiarazione e l’insufficiente versamento dell’imposta su alcuni terreni che, secondo l’ente, erano divenuti edificabili per effetto dell’inserimento nel piano regolatore generale approvato nel 2004. Il contribuente aveva impugnato gli atti e in primo grado il ricorso era stato respinto; in appello, invece, la CTR del Piemonte ha ritenuto che il soggetto fosse imprenditore agricolo e che i terreni dovessero essere considerati agricoli, con conseguente non debenza dell’ICI. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2, 9 e 10 del d.lgs. n. 504 del 1992: sosteneva che la trasformazione urbanistica in aree edificabili imponeva una nuova dichiarazione ICI e il versamento dell’imposta, che il contribuente non aveva presentato; censurava inoltre la ritenuta qualifica agricola dei terreni, osservando che il contribuente risiedeva a Roma e che, a suo dire, non poteva svolgere direttamente l’attività agricola sui fondi situati a Cuneo. Il contribuente ha resistito eccependo l’inammissibilità del motivo perché volto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR circa la qualifica di imprenditore agricolo del contribuente e la conduzione diretta dei terreni. Ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale oggi rigorosamente circoscritti. Ha inoltre osservato che, secondo la disciplina ICI, per i terreni posseduti e condotti da soggetti qualificati come imprenditori agricoli professionali, la conduzione può avvenire anche mediante maestranze, non essendo necessaria la coltivazione diretta personale come per il coltivatore diretto. Infine, ha escluso che fosse dovuta una nuova dichiarazione ICI per i terreni già dichiarati in passato come agricoli, poiché l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 impone un nuovo adempimento solo in presenza di modificazioni dei dati dichiarati tali da incidere sull’ammontare dell’imposta, evenienza non ricorrente secondo la sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le questioni di fatto possono essere dedotte in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2
L’area edificabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio, ma non sono fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti di cui all’art. 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 9
Rileva ai fini dell’agevolazione ICI per i terreni agricoli posseduti e condotti dai soggetti qualificati dalla norma.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10
I contribuenti devono presentare dichiarazione e denunciare il valore delle aree edificabili; la dichiarazione precedente conserva efficacia negli anni successivi salvo modificazioni dei dati dichiarati che incidano sull’imposta dovuta.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
Per l’imprenditore agricolo professionale è sufficiente la conduzione del fondo anche tramite maestranze, con modalità direzionali e organizzative, senza necessità di coltivazione personale diretta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di merito.
- In materia ICI, la qualifica di area non fabbricabile per terreni posseduti e condotti da soggetti aventi titolo opera quando persista l’utilizzazione agricola del fondo secondo i requisiti normativi, anche se lo strumento urbanistico ne preveda l’edificabilità in astratto.
- Per l’imprenditore agricolo professionale non è necessario che l’attività agricola sia svolta personalmente e abitualmente in modo diretto sul fondo, essendo sufficiente una conduzione anche tramite organizzazione di mezzi e maestranze.
- La presentazione di una precedente dichiarazione ICI resta efficace negli anni successivi, salvo che intervengano modificazioni dei dati dichiarati idonee a determinare un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in difetto, non sorge un nuovo obbligo dichiarativo per il solo mutamento urbanistico astratto.
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