Cassazione Civile, Ordinanza n. 16163/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una banca aveva erogato un mutuo fondiario a una società in nome collettivo, garantito al 50% da una società cooperativa di garanzia. La debitrice e la banca avevano poi concordato una transazione con pagamento rateale del debito, e la cooperativa garante, senza previo avviso ai debitori principali, aveva pagato alla banca una somma in forza della garanzia. Successivamente la garante aveva chiesto il rimborso alla debitrice e ai soci, ottenendo decreto ingiuntivo. I debitori si erano opposti sostenendo che, al momento del pagamento della garante, esisteva già la transazione tra banca e debitrice ed essa era opponibile alla garante ai sensi dell'art. 1952 c.c.; pertanto la garante non poteva pretendere il rimborso dell'intero né invocare la decadenza dal beneficio della dilazione per inadempimenti successivi, anche perché non era parte dell'accordo transattivo e non poteva far valere una risoluzione o decadenza non maturata all'atto del pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte d'appello sull'art. 1952, comma 2, c.c., chiarendo che l'eccezione opponibile al fideiussore che abbia pagato senza preavviso va valutata con riferimento al momento del pagamento, non alla data della decisione. Poiché alla data in cui la garante aveva pagato la transazione dilatoria era già stata conclusa e non risultava ancora scaduta o inadempiuta la rata successiva, l'eccezione di inesigibilità derivante dalla transazione era opponibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame coerente con tale principio.
Norme richiamate
primo comma; secondo comma; terzo comma
Il debitore può opporre al fideiussore che abbia pagato senza previo avviso le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento; la verifica va compiuta con riferimento a quel momento, non alla data della decisione. La norma tutela il debitore contro il pregiudizio derivante dall'omesso preavviso e lascia salva l'azione di ripetizione contro il creditore.
Il fideiussore che paga è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, nei limiti del credito soddisfatto.
L'azione di regresso del fideiussore è distinta ma complementare alla surrogazione; l'omesso avviso al debitore incide sulla possibilità di far valere il regresso nei limiti delle eccezioni opponibili.
Richiamato come base della surrogazione legale del fideiussore che ha pagato.
Richiamato dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte ha deciso la controversia sul corretto perimetro dell'art. 1952 c.c.
Cited by the ricorrenti insieme agli artt. 1456 e 1965 c.c. per contestare la tesi di decadenza dal beneficio del termine e l'efficacia della transazione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla clausola risolutiva espressa, ritenuta non azionabile dal garante come parte del contratto originario.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la permanenza ed efficacia della transazione non novativa conclusa tra debitore e creditore originario.
Richiamato dalla Corte quale azione di ripetizione dell'indebito esperibile contro il creditore, espressamente fatta salva dall'art. 1952, terzo comma, c.c.
Non espressamente citato nel dispositivo riassunto, ma la Corte insiste sulla rilevanza del momento del pagamento e sul fatto che gli inadempimenti successivi non erano decisivi per l'eccezione opponibile.
Massime di principio
- Nel rapporto tra fideiussore e debitore principale, l'omesso avviso del futuro pagamento non preclude in sé l'azione di surrogazione o di regresso, ma espone il fideiussore alle eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore principale al momento del pagamento.
- Il momento decisivo per stabilire quali eccezioni siano opponibili al fideiussore è quello dell'effettivo pagamento da parte del garante, non quello successivo dell'azione monitoria o della decisione.
- Se, al momento del pagamento del fideiussore, esiste già un accordo dilatorio o transattivo non ancora inefficace o scaduto, l'eccezione di inesigibilità derivante da tale accordo può essere opposta al garante in sede di rivalsa.
- Il fideiussore surrogato subentra nei diritti di credito del creditore soddisfatto, ma non diventa parte del contratto originario tra debitore e creditore; pertanto non può esercitare azioni o prerogative che spettano solo a una parte contrattuale, come la risoluzione del contratto o la declaratoria unilaterale di decadenza, se non nei limiti del credito e dei suoi accessori.
- La surrogazione tutela il recupero di quanto pagato, ma resta circoscritta alla posizione creditoria esistente al momento del pagamento: fatti successivi non possono alterare retroattivamente le eccezioni opponibili al fideiussore che ha omesso il preavviso.
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