Cassazione Civile, Ordinanza n. 12206/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite nasce dallo scioglimento di una società di fatto agricola costituita tra due fratelli. Dopo la morte di uno dei soci, i suoi eredi chiesero: (i) la liquidazione della quota del de cuius, sostenendo che il socio superstite non avesse provveduto; e (ii) la restituzione dei fondi rustici di proprietà del defunto conferiti in godimento alla società. Il convenuto si oppose e propose anche domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso del 50% delle somme da lui versate per estinguere mutui agrari contratti in solido con il fratello. La Corte d'appello, in un primo giudizio, aveva determinato il valore della quota del socio defunto e dichiarato la propria incompetenza sulla domanda di rilascio dei fondi; in un secondo giudizio aveva invece accolto l'appello del socio superstite e condannato gli eredi a corrispondere pro quota le somme richieste a titolo di regresso. Gli eredi hanno quindi proposto due ricorsi: uno contro la sentenza di merito, con cinque motivi, e uno contro la sentenza resa sulla revocazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel non rilevare un errore di fatto e nel non considerare che il credito per i mutui era già stato detratto nella precedente liquidazione della quota. I motivi del ricorso principale riguardavano: giudicato esterno ex art. 2909 c.c.; tardività dell'appello per conoscenza della sentenza; necessità del regolamento di competenza; asserita novità/incompatibilità della domanda di regresso; e qualificazione della domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Sul ricorso avverso la sentenza di merito ha accolto parzialmente il primo motivo, nei limiti in cui la Corte d'appello aveva escluso che il precedente giudicato includesse anche le passività bancarie: ha invece affermato che, nella liquidazione della quota del socio defunto, devono ritenersi comprese tutte le passività esistenti al momento dello scioglimento, ivi compresi i debiti per i mutui agrari espressamente considerati nella c.t.u. e nella sentenza passata in giudicato. Tuttavia ha precisato che ciò non esauriva ogni possibile pretesa di regresso del socio superstite, residuando la verifica di eventuali ulteriori esborsi, interessi e somme pagate oltre la quota già scomputata, che dovranno essere riesaminati dal giudice di rinvio. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che la mera conoscenza di fatto della sentenza non sostituisca la notificazione ai fini del termine breve per l'impugnazione; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo; ha assorbito il secondo motivo. Quanto al ricorso contro la sentenza resa sulla revocazione, lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'accoglimento del ricorso sul merito rendeva privo di utilità il sindacato sulla revocazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda nei limiti indicati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio e può essere esaminato direttamente dalla Corte di cassazione; nella liquidazione della quota sociale il giudicato sulla situazione patrimoniale al momento dello scioglimento comprende le passività esistenti e accertate.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere il giudicato interno/esterno, ma il motivo sul punto è stato superato o assorbito nei limiti della decisione.
L'errore revocatorio non è configurabile quando si deduce una diversa lettura o interpretazione degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, e non un errore percettivo immediato e decisivo.
Non ricorreva l'ipotesi di revocazione invocata, anche perché la Corte territoriale aveva già escluso il giudicato in senso ostativo nella sentenza di merito.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; la conoscenza di fatto non è sufficiente a sostituire la notificazione legale.
La questione della competenza non poteva essere utilmente dedotta nel modo prospettato, anche alla luce della pendenza della domanda riconvenzionale.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non indica adeguatamente il fatto processuale rilevante, come dove e quando la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare e indicare correttamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamato con riferimento alla denunciata omessa pronuncia e alla qualificazione della domanda, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
La rinuncia alla sentenza ex art. 186-quater non comporta, di per sé, rinuncia anche alla domanda riconvenzionale; il giudizio può proseguire su tale domanda se separata o non assorbita.
Richiamato per sostenere la parziarietà dei debiti ereditari e la ripartizione tra coeredi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Invocato a sostegno del regresso tra condebitori o coeredi, in relazione alle somme pagate per estinguere i mutui agrari.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione della quota del socio di una società di fatto, il giudicato formatosi sulla determinazione del valore della quota, fondato sulla situazione patrimoniale al momento dello scioglimento, può comprendere anche le passività sociali esistenti e specificamente considerate nella consulenza tecnica e nella decisione passata in giudicato.
- La domanda di regresso del socio superstite per somme pagate in estinzione di debiti sociali non è necessariamente assorbita dalla liquidazione della quota del socio defunto: residua uno spazio per il rimborso di eventuali esborsi ulteriori, interessi o importi eccedenti quanto già scomputato nella liquidazione.
- Ai fini del termine breve per impugnare, è necessaria la notificazione legale della sentenza; la mera conoscenza di fatto del provvedimento, o la semplice costituzione in giudizio in altro procedimento, non è di regola sufficiente a far decorrere il termine.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non sussiste quando la doglianza investe l'apprezzamento o l'interpretazione degli esiti della consulenza tecnica, poiché in tal caso si lamenta un errore di valutazione e non un errore percettivo.
- La rinuncia alla sentenza ex art. 186-quater c.p.c. non equivale automaticamente a rinuncia alla domanda riconvenzionale; se la domanda riconvenzionale non è assorbita, essa può e deve essere esaminata separatamente nel prosieguo del processo.
- Le censure di legittimità che deducono errori processuali o questioni di rito sono inammissibili se non rispettano gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e delle questioni nel giudizio di merito.
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