Cassazione Penale, Sentenza n. 935/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell\'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo della somma di €740.000,00 sul conto dell\'associazione, eseguito in Italia in esito a rogatoria internazionale ai sensi del Regolamento UE 2018/1805. La ricorrente censura la qualificazione della provenienza dei beni come questione di merito non sindacabile nello Stato di esecuzione ai sensi dell\'art.33 del Regolamento, sostiene di essere terza estranea ai fatti e che i beni non derivano direttamente dai reati contestati ad altri soggetti né da persone indagate nello Stato di emissione; chiede inoltre, in subordine, rinvio alla Corte di Giustizia per quesito pregiudiziale sulla compatibilit\'a del sistema nazionale con l\'art.6 della Direttiva 2014/42/UE e con l\'art.13 CEDU in ordine alla tutela dei terzi in buona fede.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che l\'art.33 del Regolamento UE 2018/1805 attribuisce allo Stato di esecuzione il diritto di applicare il proprio diritto processuale e vieta il sindacato sui motivi di merito che giustificano il provvedimento di congelamento o confisca. Il sindacato in cassazione su provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per vizi di diritto (art.325 c.p.c.) e le censure proposte erano generiche e aspecifiche. Anche la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia viene respinta perché la presunta incompatibilit\'a riguarda il secondo comma dell\'art.33 del Regolamento stesso, non una disposizione di diritto nazionale. La ricorrente viene condannata alle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2018/1805, art.33
"1. I soggetti colpiti hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello Stato di esecuzione contro la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ... 2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione."
La Corte interpreta l\'art.33 come norma che autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare il proprio diritto processuale ma vieta espressamente il sindacato sui motivi di merito alla base del provvedimento di congelamento/confisca; quindi il giudice dello Stato di esecuzione non può riesaminare il fumus del reato o la riconducibilit\'a dei beni all\'illecito.
Direttiva UE 2014/42, art.6
"L\'art.6 prevede due ipotesi in cui la confisca e' ammissibile previo provvedimento di congelamento: 1) proventi di reato (confisca diretta); 2) beni di valore corrispondente trasferiti/ad acquisiti, a condizione che i terzi potessero/dovessero conoscere la finalit\'a elusiva" (parafrasi presente nel testo)
La ricorrente invoca l\'art.6 per sostenere che nel caso concreto non ricorre alcuna delle ipotesi consentite e che i diritti dei terzi in buona fede devono essere rispettati; la Corte tuttavia non entra nel merito della ricostruzione fattuale prevista dall\'art.6 perché ritiene la questione di merito insindacabile nello Stato di esecuzione.
Codice di procedura penale, artt. 321 e 324
Richiamati dalla ricorrente in ordine ai limiti del sindacato dello Stato di esecuzione; la Corte osserva che il sistema processuale nazionale, in combinato disposto con l\'art.33 del Regolamento, limita il controllo sui motivi di merito e consente invece la tutela secondo le norme di diritto interno.
Codice di procedura civile, art.325
La Corte richiama l\'art.325 c.p.c. per spiegare che il sindacato in cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di legittimità (violazione di legge, vizi procedurali, carenze motivazionali radicali) e non all\'illogicit\'a manifesta della motivazione, che va dedotta con motivi specifici ai sensi dell\'art.606 c.p.p.
Codice di procedura penale, art.616
Applicato per la condanna alle spese in caso di inammissibilit\'a del ricorso; la Corte ha anche ravvisato profili di colpa e quindi ha irrogato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Convenzione Europea dei Diritti dell\'Uomo, art.13
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il regime che impedisse al soggetto colpito di avere una tutela effettiva violerebbe l\'art.13; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che l\'art.33 del Regolamento regoli i rimedi nello Stato di esecuzione e non comporti automaticamente una violazione dei diritti CEDU nella fattispecie dedotta.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di congelamento proviene da un altro Stato membro ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805, lo Stato di esecuzione applica il proprio diritto processuale ma non può rimettere in discussione i motivi di merito che hanno portato al congelamento (art.33, comma 2).
- Le impugnazioni nello Stato di esecuzione devono essere centrate su vizi di diritto, di legittimit\'a o di procedura e su argomentazioni specifiche e documentate: censure generiche circa la mancata dimostrazione del fumus del reato o la qualifica di terzo sono in genere inammissibili se prospettate solo in termini sommari.
- I terzi che rivendicano la buona fede e l\'estraneit\'a dei beni devono produrre prova documentale (titoli di acquisto, date, flussi finanziari, assenza di rapporto con l\'indagato) e contestare elementi che possano essere ricondotti a vizi formali o di riconoscimento del provvedimento piuttosto che a un riesame del merito sostanziale.
- Se la controversia riguarda l\'interpretazione di norme dell\'Unione la questione pregiudiziale pu\'o essere sollevata, ma non quando il contrasto denunciato riguarda direttamente una disposizione regolamentare che limita il sindacato dello Stato di esecuzione (come l\'art.33); in tal caso \'il percorso utile\' potrebbe essere l\'incentivo ad agire nello Stato di emissione o a formularsi questioni di diritto nazionale che consentano il rinvio pregiudiziale.
- In sede di ricorso in Cassazione su provvedimenti cautelari reali occorre mirare a motivi incentrati su violazioni di legge, vizi procedurali o carenze motivazionali gravi e non su questioni di fatto o sul merito dell\'accusa; la mancata attenzione a questi limiti comporta alta probabilit\'a di inammissibilit\'a e sanzioni economiche.
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