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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29590/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilità delle istanze di detenzione domiciliare, fondata sul presunto divieto ex art.58 quater ord.pen. per revoca di precedente misura alternativa e sull'entità della pena superiore a due anni. Il ricorrente ha dedotto che, pur essendovi stata una revoca (6 maggio 2024), dopo la concessione della liberazione anticipata la pena residua al momento della domanda era inferiore a due anni e che la misura revocata era un affidamento in prova "terapeutico" ai sensi dell'art.94 dPR n.309/1990, per cui il divieto ostativo non sarebbe applicabile e la domanda andava esaminata nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza: la difesa non ha prodotto alcun provvedimento giudiziario che attestasse la tipologia della misura alternativa revocata, né dagli atti emergeva la fondatezza delle affermazioni difensive. Di conseguenza non è stato possibile verificare la non applicabilità dell'art.58 quater. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.58 quater ord.pen.

    La norma prevede un divieto ostativo temporaneo in caso di revoca di una misura alternativa. La Corte richiama che la revoca dell'affidamento in prova terapeutico non determina l'effetto ostativo, secondo la giurisprudenza richiamata, ma nel caso concreto l'assenza di documentazione ha impedito di accertare l'effettiva natura della misura revocata e dunque l'applicabilità della norma.

  • art.94 d.P.R. n.309/1990

    L'affidamento in prova "terapeutico" è una misura alternativa la cui revoca, secondo orientamenti consolidati, non produce l'effetto ostativo previsto dall'art.58 quater; tuttavia il ricorrente deve allegare e documentare che la revoca abbia riguardato questa specifica tipologia di affidamento.

  • Sez. I, n.24425 del 26.03.2023 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza citata per affermare che la revoca dell'affidamento in prova terapeutico non determina l'effetto ostativo ex art.58 quater.

  • art.616 cod. proc. pen.

    sanzione pecuniaria di euro 3.000

    Norma che consente la comminazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza; la Corte ha applicato tale sanzione determinandola in euro 3.000.

  • art.52 D.Lgs. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: ordina l'omissione delle generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In ricorsi concernenti l'applicabilità dell'art.58 quater è essenziale allegare e produrre il provvedimento che ha revocato la misura alternativa, per dimostrare la sua tipologia concreta.
  • Se la misura revocata è un affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art.94 d.P.R. 309/1990, la giurisprudenza ritiene che la revoca non determini automaticamente l'effetto ostativo ex art.58 quater; l'onere di provarlo grava sul richiedente.
  • Quando si sostiene che, dopo misure come la liberazione anticipata, la pena residua sia inferiore a due anni, occorre fornire il calcolo della pena residua e i documenti che lo attestano.
  • In Cassazione i ricorsi devono essere autosufficienti: le doglianze devono essere documentate e supportate da atti; l'assenza di prove può comportare l'inammissibilità.
  • Il ricorrente rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p. in caso di ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Se la prova documentale dimostra che la revoca non dà luogo all'effetto ostativo, la domanda di misura alternativa dovrà essere valutata nel merito dalle autorità competenti.
  • Nella divulgazione del provvedimento va rispettata la normativa sulla privacy (art.52 D.Lgs. 196/2003), omettendo dati identificativi laddove prescritto.

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