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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18086/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'accettazione del controricorrente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., compensando le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche alla rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso da un Comune per l'ICI dovuta nell'anno 2011 su un complesso immobiliare sportivo polifunzionale denominato "Palaorlandi", contestando all'associazione proprietaria o comunque gestore dell'immobile l'omessa denuncia e l'omesso pagamento dell'imposta. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'accertamento e la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dal Comune controricorrente, con istanza di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    deve dichiararsi estinto il giudizio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    si applica ai soli casi [...] del rigetto, dell'inammissibilità o della improcedibilità della impugnazione e non quindi a quello della rinuncia

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    La disposizione ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi tipizzati dalla norma processuale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non integra i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, che resta circoscritto ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando le parti concordano sulla rinuncia con compensazione delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo disponendo la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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