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Sentenza

Sentenza n. 16864/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale - Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, Direzione edilizia residenziale pubblica - n. -OMISSIS- del 20/02/2026, prot. -OMISSIS-, notificata in data 02/04/2026, recante il diniego dell'istanza di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio ERP sito in Roma, Via -OMISSIS-; - del preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS- del 19/09/2025, in parte qua e ove occorra, quale atto endoprocedimentale presupposto; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi gli eventuali verbali, relazioni, annotazioni o atti interni con cui l'Amministrazione abbia ritenuto non autorizzato, irrilevante o inesistente il cambio/scambio interno del 14/04/2004 dall'-OMISSIS- all'-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202606271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP, motivato con la precedente ammissione del nucleo familiare a una procedura di regolarizzazione per un diverso alloggio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (occupante ERP)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego, notificato il 2 aprile 2026, della domanda di regolarizzazione dell’alloggio ERP occupato dal 14 aprile 2004. L’amministrazione aveva ritenuto ostativa la precedente ammissione del nucleo familiare, nel 2001, a una procedura di sanatoria relativa a un altro alloggio. Con i primi quattro motivi il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 10-bis, 3 e 18, comma 2, l. 241/1990 e motivazione apparente, per omessa effettiva considerazione delle osservazioni al preavviso di rigetto; violazione della disciplina regionale ERP, travisamento e difetto d’istruttoria, perché il Comune non avrebbe accertato se la precedente procedura si fosse conclusa con un’effettiva assegnazione né chiarito la natura del successivo cambio di alloggio del 2004; illogicità, contraddittorietà e sviamento, poiché quel passaggio sarebbe stato una mobilità interna e non una seconda assegnazione; violazione di proporzionalità, ragionevolezza, buona amministrazione e affidamento, anche in considerazione della lunga permanenza nell’alloggio e della condizione abitativa del ricorrente. Il quinto motivo ha contestato il superamento del termine di dodici mesi per la conclusione del procedimento. Il sesto ha sostenuto che il ricorrente fosse l’unico occupante e che non gli potesse essere imputata la posizione del padre. Con memoria non notificata, depositata l’11 settembre 2026, è stata inoltre dedotta l’incompetenza del dirigente firmatario. Roma Capitale ha sostenuto che il padre del ricorrente era stato ammesso alla sanatoria del 2001 e che il cambio del 2004 non era stato autorizzato. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato accolto, con annullamento del diniego e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il TAR ha accolto, con portata assorbente, le censure del secondo motivo relative al difetto d’istruttoria e al travisamento del presupposto: la determinazione del 2001 approvava un elenco di persone sanabili, ma l’istruttoria sulla domanda del padre del ricorrente si era conclusa negativamente; la mera ammissibilità della domanda di sanatoria non equivale quindi a una precedente assegnazione in locazione, richiesta dalla normativa regionale quale requisito ostativo. È stata respinta la censura sul termine di conclusione: i termini procedimentali sono ordinatori se la legge non li qualifica espressamente come perentori e il ritardo, da solo, non consuma il potere né giustifica l’annullamento. La censura d’incompetenza, proposta per la prima volta con memoria non notificata, è stata dichiarata inammissibile perché irritualmente introdotta e, comunque, infondata: la competenza dirigenziale risultava dalle norme statutarie e organizzative richiamate, in coerenza con gli artt. 107 d.lgs. 267/2000 e 4 d.lgs. 165/2001. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 141, lett. b), l.r. Lazio 1/2020

    La mera ammissibilità dell’istanza di sanatoria non è equiparabile ad una assegnazione attesa la diversità degli effetti, a fronte del chiaro tenore dell’art. 22, co. 141, lett. b), della l.r. Lazio n. 1/2020 e della mancanza di elementi che possano deporre per una estensione del requisito ostativo.

    Ai fini del requisito ostativo alla regolarizzazione, la precedente ammissione a una procedura di sanatoria non equivale a una precedente assegnazione dell’alloggio: occorre che l’assegnazione si sia effettivamente perfezionata.

  • art. 11, comma 1, lett. d), l.r. Lazio 12/1999

    La ratio sottesa alla previsione del requisito in parola è quella di non consentire a chi sia già stato assegnatario di un alloggio pubblico - dal quale non si sia allontanato per fatti oggettivi a sé non imputabili, quali la non agibilità ovvero il perimento - di avere il godimento di un ulteriore immobile a spese della collettività (cfr. il precedente della Sezione 26 novembre 2024, n. 21258, che rinvia a Tar Lazio, sez. II-quater, 4 agosto 2020, n. 8969), nonché “di evitare che i pretendenti la regolarizzazione possano, di fatto, scegliere la sistemazione più gradita, aggirando la rigida formalizzazione che presiede l’assegnazione e che costituisce presidio dell’interesse pubblico sottostante” (Tar Lazio, V str., 23 novembre 2023, n. 17417 e giur. ivi richiamata).

    Il requisito mira a impedire che chi sia già assegnatario di un alloggio pubblico, salvo l’allontanamento per fatti oggettivi non imputabili, ottenga il godimento di un ulteriore alloggio pubblico; non può però essere applicato equiparando alla precedente assegnazione la sola ammissione a una procedura di sanatoria.

  • art. 2 l. 241/1990

    costituisce principio generale del diritto, di cui le previsioni dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 rappresentano ulteriore conferma a livello di normazione primaria, quello per cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge

    Il termine per la conclusione del procedimento è ordinatorio, salvo che la legge lo qualifichi espressamente come perentorio.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Il Consiglio di Stato ha peraltro chiarito che l’articolo 107 del Testo unico degli Enti locali, n. 267 del 2000 (riproposto dall’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale) “definisce senza alcun dubbio la competenza dirigenziale all’adozione del provvedimento impugnato, senza che per la relativa attuazione occorra alcun atto, amministrativo, statutario o regolamentare” (così Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2003, n. 7632)

    La competenza dirigenziale all’adozione dei provvedimenti amministrativi rientranti nelle attribuzioni dell’ufficio deriva direttamente dall’art. 107 TUEL e non richiede ulteriori atti attuativi.

  • art. 4 d.lgs. 165/2001

    in forza del principio di separazione fra i poteri di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali (di cui all’art. 4 d.lgs. n. 165 del 2001) “il Sindaco non ha competenza diretta nell’adozione di determine dirigenziali, che sono invece di competenza esclusiva dei dirigenti” (Consiglio di Stato, Sez. V - 10 dicembre 2012 n. 6277, e più di recente, cfr. Cons. St. V 4364/2026).

    La separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione esclude la competenza diretta del sindaco nell’adozione delle determine dirigenziali, attribuite in via esclusiva ai dirigenti.

Massime di principio

  • Quando la disciplina della regolarizzazione ERP richiede l’assenza di una precedente assegnazione, la mera ammissione del richiedente o del suo nucleo familiare a una procedura di sanatoria per un diverso alloggio non integra il requisito ostativo: l’amministrazione deve accertare che la procedura si sia effettivamente conclusa con l’assegnazione.
  • Il diniego fondato su una precedente assegnazione ERP è illegittimo per difetto d’istruttoria e travisamento del presupposto se gli atti dimostrano soltanto l’ammissione alla procedura di regolarizzazione e non l’effettivo perfezionamento dell’assegnazione.
  • I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono ordinatori quando la legge non li dichiara espressamente perentori; il loro superamento, di per sé, non consuma il potere amministrativo e non comporta l’annullamento del provvedimento tardivo, restando eventualmente esperibili i rimedi risarcitori o indennitari se ne ricorrono i presupposti.
  • La censura d’incompetenza introdotta per la prima volta con memoria non notificata è irritualmente proposta; nel merito, l’art. 107 TUEL attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti gestionali rientranti nelle attribuzioni dei rispettivi uffici, senza necessità di un ulteriore atto attuativo.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoIncompetenza

Testo integrale

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