Cassazione Penale, Sentenza n. 46395/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione degli artt. 168‑bis c.p. e 464 c.p.p. (e correlati) in relazione al diniego della sospensione del processo con messa alla prova. Si contestava che la messa alla prova fosse ingiustificatamente rifiutata nonostante il reato fosse tra quelli ammessi, la ricorrente fosse incensurata, avesse ammesso i fatti e avesse mostrato resipiscenza e lealtà processuale; la motivazione del rigetto sarebbe stata illogica e contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di merito (Corte d'Appello) avesse adeguatamente motivato il diniego della messa alla prova richiamando la particolare gravità del fatto, le modalità dell'azione e l'intensità del dolo; tali valutazioni discrezionali non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizio logico o di motivazione. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Individua i criteri di assoggettabilità alla messa alla prova e le ipotesi di esclusione. Nel caso, il reato rientrava tra quelli formalmente ammessi, ma l'accesso resta soggetto al giudizio prognostico del magistrato di merito.
art. 464 c.p.p. (e art. 464‑quater c.p.p.)
Norme sul procedimento di sospensione con messa alla prova e sui relativi atti processuali. Sono richiamate per le modalità procedurali di rigetto dell'istanza e per il sindacato dell'ordinanza di rigetto.
Elenca gli indicatori ai fini del giudizio prognostico sulla personalità del reo e sulla possibilità di rieducazione; la Corte di merito deve valutare tali elementi per concedere o negare la messa alla prova.
Richiamato per individuare le fattispecie compatibili con l'accesso alla messa alla prova; qui confermato che il reato era formalmente tra quelli previsti, ma ciò non obbliga la concessione del beneficio.
Massime di principio
- La sussistenza dei requisiti formali per la messa alla prova (art. 168‑bis c.p.) non garantisce automaticamente l'ammissione: la decisione è rimessa al giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito.
- Il giudizio prognostico si fonda sugli indicatori dell'art. 133 c.p. e deve valutare modalità del fatto, danno, intensità del dolo e personalità del reo; elementi negativi possono escludere il beneficio anche per reati teoricamente eleggibili.
- In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie quando il giudizio di merito sia adeguatamente motivato e non manifestamente illogico; il sindacato è limitato ai vizi di diritto o di motivazione.
- L'assenza di precedenti e l'ammissione dei fatti sono fattori favorevoli ma non decisivi: devono essere valutati nel contesto complessivo della gravità e delle modalità dell'illecito.
- Per impugnare con successo un rigetto della messa alla prova occorre dimostrare che la motivazione del giudice è illogica, contraddittoria o omissiva rispetto agli indicatori rilevanti, non semplicemente proporre una diversa lettura di merito.
- Quando il fatto ha provocato ingente danno, è stato commesso con modalità particolarmente aggressive o con elevato grado di dolo, il giudice può legittimamente ritenere preclusa la messa alla prova.
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