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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11994/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione e occultamento di arma da guerra (kalashnikov) con l'aggravante di aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra (art. 416 bis.1 cod. pen.). Il ricorrente contestava: (1) la sussistenza e la motivazione dell'aggravante mafiosa; (2) la mancata riconduzione della sua condotta al reato meno grave di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.); (3) l'assenza delle esigenze cautelari e la manifesta insussistenza della necessità della custodia cautelare in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la motivazione del Tribunale del riesame, ritenendo non sussistere vizi di legge o manifesta illogicità nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto (in particolare l'interpretazione delle intercettazioni) e ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come concorso nel reato aggravato ex art. 416 bis.1. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Aggravante per chi agevola l'attività di un'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la disponibilità e custodia di armi per conto del capo-clan integri il requisito dell'agevolazione anche se il detenuto non è indiziato del reato associativo.

  • art. 378 cod. pen.

    Favoreggiamento personale: richiede che l'agente non concorra nel reato presupposto; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto sussistesse concorso nella detenzione delle armi, escludendo la configurabilità del favoreggiamento.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per i reati aggravati dall'art. 416 bis; la Corte ha richiamato la forza di tale presunzione e ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi specifici per superarla.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina i "gravi indizi" come presupposto per le misure cautelari; la Corte ha affermato che il controllo di legittimità verifica l'adeguata motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dei gravi indizi, senza sostituirsi alla valutazione in fatto.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari; la Cassazione ha ricordato che la norma generale è integrata dalla presunzione speciale dell'art. 275, comma 3, per i reati di tipo mafioso.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso al tribunale del riesame; richiamata per inquadrare il procedimento di riesame avverso la misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 81 cod. pen.

    Concorso nel reato: la qualificazione in concorso è stata ritenuta corretta rispetto alla contestazione della detenzione comune delle armi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto (es. attendibilità e interpretazione delle intercettazioni): il sindacato è limitato a verificare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per i reati aggravati dall'art. 416 bis (o dalla disposizione speciale 416 bis.1), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: la difesa deve produrre elementi specifici e concreti per contrastare tale presunzione.
  • La distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento è cruciale: il favoreggiamento (art. 378) presuppone che l'agente non abbia concorso nel fatto; dove emergano elementi che indicano una collaborazione o detenzione per il conto di terzi coinvolti nell'associazione mafiosa, è più probabile la qualificazione in concorso.
  • Le critiche difensive basate su diverse interpretazioni del contenuto delle intercettazioni hanno scarso rilievo in sede di legittimità se non sono accompagnate da prova che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • Per impugnare con successo misure cautelari in casi di rilevanza mafiosa è necessario contestare in modo puntuale e motivato le singole argomentazioni del giudice di merito e fornire elementi probatori o giuridici specifici volti a dimostrare la carenza dei gravi indizi o l'assenza dell'attualità del pericolo.

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