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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29413/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali relativi a progettazione, direzione lavori e piano di sicurezza in un intervento di ristrutturazione immobiliare. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, di non aver sottoscritto la dichiarazione di parcella concordata posta a fondamento del credito e di aver già pagato le prestazioni; dall’altro, in appello e poi in cassazione, ha contestato la valutazione della consulenza grafologica, deducendo che il consulente tecnico d’ufficio non aveva trasmesso la bozza ai consulenti di parte e non aveva replicato alle osservazioni difensive. Ha inoltre censurato la qualificazione giuridica dell’accordo transattivo del dicembre 2004 e della clausola relativa all’assunzione del debito, sostenendo che si trattasse di accollo e non di adempimento del terzo/espromissione; ha poi denunciato una pretesa mutatio libelli e l’omesso esame dei pagamenti che avrebbe eseguito, anche alla luce di altra sentenza tra soggetti connessi.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo apparente la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui aveva rigettato le censure tecniche contro la consulenza grafologica senza dar conto in modo effettivo delle specifiche osservazioni del consulente di parte. Ha rigettato gli altri motivi: il primo perché, nel regime anteriore alla riforma dell’art. 195 c.p.c., non esisteva l’obbligo del c.t.u. di trasmettere una bozza della relazione ai consulenti di parte; il terzo perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sul contenuto degli accordi; il quarto perché la deduzione della transazione non integrava mutatio libelli vietata; il quinto perché la sentenza d’appello aveva esaminato i pagamenti allegati e la precedente decisione del Tribunale, escludendo che riguardassero il credito in causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve rispettare il minimo costituzionale e il contraddittorio deve essere effettivo, ma nel regime previgente non deriva da ciò un obbligo di bozza della c.t.u.

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della c.t.u., ma la Corte esclude la nullità nei termini prospettati

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato tra le norme sull’attività del consulente tecnico

  • art. 195 c.p.c.

    nel testo previgente alla legge n. 69/2009 non imponeva la trasmissione della bozza della relazione ai consulenti di parte

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di attività del consulente tecnico

  • art. 360-bis c.p.c.

    giustifica l’inammissibilità del primo motivo perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di censurare la nullità per motivazione apparente o mancante

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma consente solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza

  • art. 1180 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione dell’assunzione del debito come adempimento del terzo

  • art. 1272 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all’espromissione, ritenuta non decisiva per la qualificazione data in sentenza

  • art. 1273 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la clausola integrasse un accollo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o assorbita

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in tema di preclusioni e domande nuove

  • art. 183 c.p.c.

    la domanda può essere modificata anche quanto a petitum e causa petendi se resta connessa alla vicenda sostanziale dedotta

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e contestazione della modifica della domanda

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla modifica dell’art. 195 c.p.c., la consulenza tecnica d’ufficio non era tenuta a trasmettere alle parti una bozza della relazione prima del deposito, sicché non si configura nullità per la sola mancata anticipazione dell’elaborato.
  • L’omessa considerazione delle specifiche osservazioni critiche rivolte alla consulenza tecnica può integrare nullità della sentenza per motivazione apparente quando il giudice si limiti ad aderire al c.t.u. senza un reale confronto con le censure tecniche dedotte.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per decidere la controversia.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio solo se tali conclusioni abbiano effettivamente esaminato e replicato alle critiche del consulente di parte; altrimenti l’adesione non basta a soddisfare l’obbligo di motivazione.
  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo è consentita la modifica della domanda, anche con mutamento di petitum e causa petendi, purché la pretesa resti connessa alla medesima vicenda sostanziale e non siano compromesse le difese della controparte.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto sul contenuto degli accordi negoziali, salvo che la censura investa davvero un vizio motivazionale nei limiti stretti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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