Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10558/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. relativa a un fondo rustico. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto della usucapione. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che però non vengono esaminati nel merito perché la Corte è investita prima della questione processuale sull'estinzione del ricorso. Dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha depositato istanza di decisione priva della nuova procura speciale richiesta dalla norma. La Corte ha quindi esaminato l'istanza di revoca del decreto di estinzione sostenendo che la procura fosse comunque evincibile dalla presenza di un documento informativo e dalla menzione nell'elenco allegati. I controricorrenti hanno resistito con separati controricorsi, ma non hanno svolto difese specifiche sull'istanza di revoca.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di revoca del decreto di estinzione e ha confermato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., la richiesta di decisione deve essere sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale e che tale procura deve risultare effettivamente depositata in atti nei modi richiesti. La mera presenza di un documento di conformità o la menzione della procura tra gli allegati non equivalgono al deposito della procura stessa. La sanatoria ex art. 182 c.p.c. è stata esclusa, perché essa opera per la nullità della procura esistente e non per la sua mancanza o inesistenza in atti. Sono state compensate le spese, poiché già regolate dal decreto di estinzione e per mancata attività difensiva degli intimati in questo subprocedimento.

Norme richiamate

  • art. 1159-bis c.c.

    richiamato come base della domanda originaria di usucapione speciale di fondo rustico

  • art. 380-bis c.p.c.

    "istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale"; "il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'art. 391"

    la richiesta di decisione dopo la proposta di definizione accelerata richiede la produzione di una nuova procura speciale; in difetto, il ricorso si considera rinunciato e può essere dichiarato estinto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per definire il collegio che decide dopo la proposta di definizione accelerata

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    esclusa l'incompatibilità del consigliere autore della proposta, perché la proposta non ha funzione decisoria

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità del consigliere

  • art. 182 c.p.c.

    "non consente di 'sanare' l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite"

    la norma non si applica quando la procura speciale manchi o non sia stata depositata nei termini e modi richiesti; opera solo se la procura esiste ma è nulla

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale conseguenza processuale della mancata richiesta di decisione nel rispetto della disciplina dell'art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nel procedimento di cassazione definito con proposta ex art. 380-bis c.p.c., la richiesta della parte di ottenere la decisione del ricorso deve essere tempestiva e deve essere accompagnata dalla nuova procura speciale al difensore; la mancanza del deposito della procura comporta l'inefficacia della richiesta e la rinuncia al ricorso.
  • La prova dell'esistenza della nuova procura speciale non può essere desunta da elementi indiretti, come la menzione nell'elenco degli allegati o la presenza di un separato documento di attestazione di conformità: occorre che il titolo procuratorio risulti effettivamente prodotto in atti.
  • L'art. 182 c.p.c. consente la regolarizzazione della procura solo quando la procura esista ma sia viziata da nullità; non opera, invece, per supplire alla totale mancanza della procura o al mancato deposito nei modi e nei tempi previsti dalla norma processuale applicabile.
  • La proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere relatore non determina incompatibilità alla successiva partecipazione al collegio, poiché non ha natura decisoria né valore di pronuncia definitiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.