Cassazione Penale, Sentenza n. 33271/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tarantino, nella qualità di Direttore generale dell'Automobile Club di Foggia, era stato condannato per falso ideologico (artt. 479, 493 c.p.) per aver formato un atto nel quale attestava falsamente di essersi avvalso delle prestazioni della società Parking s.r.l., con lo scopo di favorire quest'ultima nell'ambito di una procedura negoziata indetta dal Comune di Lucera. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova da parte della Corte territoriale, sostenendo che esistevano rapporti pregressi dell'ACI con altra società riconducibile al medesimo soggetto (Euroelectrik) e che la testimonianza di Remo Rabbaglietti ne dava conferma; 2) che la nota fosse un mero atto di cortesia o una dichiarazione non idonea a provare fatti (cd. falso innocuo o reato impossibile ex art. 49 comma 2 c.p.) e che mancasse la coscienza e volontà dell'offesa in quanto l'imputato eseguiva la volontà dell'organo collegiale dell'Ente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero essenzialmente valutazioni di fatto, che in sede di legittimità non sono sindacabili salvo inequivocabile travisamento del "significante" probatorio. La Cassazione ha ritenuto corretta e non contraddittoria la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto la dichiarazione di Tarantino falsa e idonea a incidere sulla funzione documentale dell'atto e ad influenzare le decisioni del Comune di Lucera, escludendo la configurazione del "falso innocuo" e l'assenza di dolo. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ACI.
Norme richiamate
Disposizione sul falso ideologico in atti pubblici: la sentenza ha ritenuto che l'attestazione falsa resa nell'atto abbia inciso sulla funzione documentale e sia rilevante penalmente.
Riferimento alle aggravanti/profilo specifico del falso commesso da pubblico ufficiale o in servizio: applicato al Direttore generale dell'Ente pubblico non economico.
art. 49, comma secondo, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibile riconduzione a reato impossibile (falso innocuo). La Corte ha escluso tale qualificazione ritenendo che la falsità fosse idonea a produrre effetti sulla funzione dell'atto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della formulazione del ricorso per cassazione: il ricorso era presentato nei limiti previsti da tale disposizione e la Corte ha osservato che le doglianze attengono a valutazioni di fatto non rimesse in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che consente la censura per travisamento della prova in cassazione. La Corte ha spiegato che il vizio deve consistere in una distorsione del "significante" probatorio in maniera pacifica e fotografica; nel caso non è stato dimostrato tale travisamento.
Previsione dell'ammenda a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o infondato; applicata la sanzione di euro 3.000 per la Cassa delle ammende.
L. n. 46 del 2006, art. 8 (novellamento art. 606 c.p.p.)
Richiamata nella giurisprudenza passata come fonte della riformulazione dei motivi di cassazione riferibili al travisamento della prova; utilizzata per spiegare il perimetro della sindacabilità in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di merito: le doglianze basate su diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo chiara e documentabile travisamento della prova inteso come errata trasposizione del dato probatorio ("significante").
- Il "falso innocuo" si configura solo quando la falsità è del tutto irrilevante rispetto alla funzione documentale dell'atto; va valutato l'effetto che la dichiarazione falsa ha avuto sulle decisioni cui l'atto era destinato, non solo l'intento soggettivo dell'autore.
- L'asserita mancanza di autonoma volontà dell'organo (es. esecuzione di una decisione collegiale) non esclude automaticamente il dolo se il documento falso ha comunque inciso sulla funzione e sull'iter decisionale.
- Chi impugna in Cassazione ha l'onere di individuare in modo preciso e inequivocabile gli atti processuali e i passaggi motivazionali che avrebbero subito travisamento; affermazioni generiche o una semplice diversa interpretazione non sono sufficienti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta frequentemente condanne alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32945/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32950/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32953/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32954/2023 del 28/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →