Cassazione Penale, Ordinanza n. 03145/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità e meramente apparente perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 24 gennaio 2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. La censura riproponeva questioni già sollevate in appello e già respinte dalla Corte territoriale, contestando in sostanza la valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti della diminuzione di pena. La Corte di cassazione rileva che la motivazione di appello era congrua e conforme a principi consolidati, avendo valorizzato la particolare offensività della condotta e il danno non irrisorio arrecato all'Amministrazione penitenziaria.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
La valutazione dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'attenuante è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza in cassazione che si limiti a riproporre questioni già dedotte e confutate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata, è priva di specificità e può essere dichiarata inammissibile.
- La valutazione della sussistenza dei presupposti per le circostanze attenuanti appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
- La mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale lieve o di speciale tenuità del pregiudizio non può essere rivalutata in cassazione ove il giudice di merito abbia evidenziato la non irrisorietà del danno e la particolare offensività della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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