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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20015/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato dal reato di minaccia (art. 612 c.p.). I motivi di impugnazione contestavano: (1) la mancata e insufficiente motivazione nella condanna della querelante al pagamento delle spese processuali, deducendo violazione delle norme processuali (art. 125, comma 3 e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.) in relazione alla necessità di accertare la colpa nell'esercizio della querela; (2) la errata valutazione del contenuto della frase pronunciata dall'imputato ("stia attenta che le mangio la casa, sa!"), che il Tribunale avrebbe interpretato come espressione iperbolica invece che come minaccia concreta e idonea a cagionare turbamento nella vittima, con violazione del criterio del libero convincimento (art. 192 c.p.p.) e del tipo previsto dall'art. 612 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in ragione della consolidata giurisprudenza secondo cui la parte civile la cui impugnazione contro una sentenza di assoluzione non viene accolta deve essere condannata al pagamento di tutte le spese del processo; il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché reiterava argomentazioni assertive senza confutare la logica della motivazione del giudice di merito, che aveva inquadrato la frase nel contesto di un diverbio di vicinato come mera espressione iperbolica/prospettazione di iniziative giudiziarie. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non sono state riconosciute spese a favore dell'imputato, in quanto questo non ha contribuito al dibattito processuale.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La norma sulle minacce è stata interpretata dal giudice di merito in senso restrittivo: la locuzione "stia attenta che le mangio la casa, sa!" è stata ritenuta iperbolica e non idonea, nel contesto del diverbio di vicinato, a integrare il reato di minaccia così come delineato dall'art. 612 c.p., in mancanza di elementi che dimostrassero timore concreto e turbamento duraturo nella persona offesa

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della condanna alle spese; la Corte ha ritenuto che, nonostante le norme processuali, la giurisprudenza impone la condanna della parte civile la cui impugnazione contro un'assoluzione non sia accolta al pagamento delle spese del processo

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Invocata dalla ricorrente circa la valutazione delle spese e della colpa nell'esercizio della querela; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse congrua e che la regola giurisprudenziale prevalente imponga la condanna alle spese della parte civile soccombente in appello

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul libero convincimento del giudice: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia esercitato correttamente tale potere motivando logicamente la valutazione probatoria e che la ricorrente non avesse specificamente indicato in cosa consisterebbe la violazione del criterio valutativo

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del pubblico ministero; usata in senso procedurale per la regolarità della formazione del fascicolo

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la statuizione sulle spese dopo la pronuncia di inammissibilità del ricorso: in base a tale articolo la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la parte civile impugna una sentenza di assoluzione e l'impugnazione non viene accolta, è molto probabile la condanna della parte civile al pagamento delle spese dell'intero processo (giurisprudenza consolidata); chi impugna deve tenere conto del rischio economico
  • Esprimere parole minacciose non è automaticamente sufficiente per integrare il reato di minaccia: rileva il contenuto della frase, il contesto, la concretezza e l'immediatezza della minaccia e l'effetto sulla vittima (timore reale e durevole). Frasi iperboliche o riferite a iniziative giudiziarie possono essere considerate non punibili
  • Per ottenere il riconoscimento del reato di minaccia è utile fornire prove robuste del turbamento della vittima (testimonianze specifiche, elementi che dimostrino paura effettiva, ripetizione delle minacce, modalità e contesto che rendano la minaccia concreta e attuabile)
  • Quando si impugna una decisione per vizi motivazionali o valutazione delle prove, il ricorso deve indicare con precisione le congruenze logiche contestate e mostrare come la motivazione sia arbitraria o illogica; argomentazioni generiche o ripetitive rischiano l'inammissibilità per mancanza di specificità
  • La richiesta di condanna delle spese sulla base della colpa nell'esercizio della querela richiede una motivazione puntuale: si deve dimostrare la sussistenza di colpa (temerarietà o mala fede) nella proposizione della querela, altrimenti la regola giurisprudenziale può prevalere sulla singola valutazione

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