Cassazione Penale, Sentenza n. 12630/2026 del 03/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mirarchi impugna il decreto di sequestro preventivo relativo ad apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni stradali, sollevando tre censure principali: (i) nullità del decreto per mancata indicazione degli elementi essenziali della fattispecie (luogo, tempo, azione) e illegittima etero-integrazione del decreto da parte del Tribunale; (ii) errata valutazione del fumus commissi delicti per falso materiale o ideologico, atteso che i dispositivi si limiterebbero a segnalare possibili infrazioni e l'accertamento sarebbe rimesso all'operatore; mancata individuazione dell'atto falso e del relativo autore materiale e illegittima estensione della responsabilità penale al Comune; (iii) carenza motivazionale sul periculum in mora, essendosi allegato che le apparecchiature erano state spente prima della richiesta del P.M., circostanza che avrebbe dovuto incidere sulla valutazione del rischio di reiterazione o dispersione delle cose sottoposte a vincolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, qualificatosi come terzo interessato e avente diritto alla restituzione dei beni, non abbia dimostrato uno specifico interesse attuale e concreto a contestare i presupposti del sequestro (fumus commissi delicti e periculum in mora). La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo può limitarsi a contestare la titolarità o la mancanza di collegamento concorsuale con l'indagato, ma ha anche ricordato l'indirizzo più favorevole che riconosce al terzo la possibilità di dedurre l'insussistenza dei presupposti della misura qualora provi un interesse concreto. Tuttavia, nel caso di specie il ricorrente non ha allegato il pregiudizio derivante dal mantenimento del vincolo (es. effetti contrattuali con il noleggiante o perdita del diritto di godimento), e si trattava di sequestro impeditivo (art. 321, comma 1 c.p.p.) non finalizzato a confisca, riducendo la rilevanza immediata del vincolo sui diritti patrimoniali del Comune. La Corte ha inoltre osservato che nella motivazione del provvedimento impugnato vi è una sovrapposizione tra la norma incriminatrice richiamata (art. 476 c.p.) e la descrizione di elementi riconducibili a falso ideologico (art. 479 c.p.), e che la commissione del reato sarebbe più ragionevolmente ascrivibile ai redattori e sottoscrittori dei verbali notificati e non al sindaco che non risulta indagato. Per queste ragioni le censure sono state ritenute inammissibili e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla falsità materiale del pubblico ufficiale; la Corte rileva che il decreto e la motivazione fanno riferimento a questa fattispecie ma descrivono elementi più attinenti al falso ideologico
Norma sul falso ideologico in atti pubblici; la motivazione del provvedimento impugnato è stata interpretata come descrittiva di un falso ideologico relativo ai verbali di accertamento delle infrazioni
art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis c.d.s.
Richiama la disciplina che consente la contestazione differita solo se si utilizzano dispositivi approvati/omologati; la mancata approvazione dei congegni è un elemento rilevante ai fini dell'accertamento della regolarità delle contestazioni differite
Distinzione tra sequestro impeditivo (comma 1) e sequestro propedeutico a confisca (comma 2): nel caso di sequestro impeditivo il mantenimento del vincolo non ha automaticamente carattere 'espropriativo', riducendo l'impatto immediato sul diritto del terzo rispetto ai casi finalizzati alla confisca
Attribuisce alla persona che vanta il diritto alla restituzione delle cose sequestrate la facoltà di proporre istanza di riesame 'anche nel merito'; la Corte richiama questo articolo nel dibattito sull'estensione della legittimazione del terzo, ma sottolinea che deve sussistere un interesse concreto e attuale
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Riguarda i vizi di motivazione suscettibili di essere censurati in Cassazione: la Corte ricorda che il controllo è limitato ai casi di mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione che integrino nullità
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali
Massime di principio
- Il terzo che richiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo può impugnare il provvedimento ma deve dimostrare una titolarità o disponibilità utile e, se intende contestare i presupposti della misura (fumus e periculum), deve allegare un interesse concreto e attuale rilevante rispetto agli effetti del vincolo sul proprio diritto (es. conseguenze contrattuali, perdita del bene, ecc.).
- Esiste un contrasto giurisprudenziale: un orientamento più rigoroso limita il terzo a dedurre solo titolarità/assenza di collegamento con l'indagato; un orientamento più favorevole gli riconosce la possibilità di contestare anche il fumus e il periculum, purché provi l'interesse concreto. In ogni caso il giudice richiederà prove dell'effettivo pregiudizio derivante dal mantenimento del sequestro.
- Nelle contestazioni relative ad apparecchiature per rilevamento stradale occorre distinguere tra falso materiale (alterazione materiale di un atto) e falso ideologico (contenuto attestante circostanze non vere): per l'accertamento penale è necessario individuare l'atto falso e il relativo autore materiale; non è sufficiente imputare genericamente la responsabilità all'ente pubblico senza riferire atti e soggetti.
- La qualificazione del sequestro (impeditivo vs. finalizzato a confisca) incide sulla rilevanza del vincolo per il terzo: nei sequestri finalizzati alla confisca il terzo può avere un interesse più agevole a dimostrare il pregiudizio rispetto al sequestro impeditivo.
- In sede di impugnazione è essenziale fornire allegazioni e prove precise (titolarità del bene, rapporto contrattuale, effetti economici del vincolo, stato operativo delle apparecchiature) per non incorrere in inammissibilità per carenza di interesse utile.
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