Cassazione Penale, Ordinanza n. 18910/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva affermato la sua responsabilità per il delitto di truffa, applicando anche la recidiva e negando le circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo denunciava difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità per truffa, ma la Corte lo ha ritenuto reiterativo, privo di specificità e comunque volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo contestava la sussistenza della recidiva, ma è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva effettuato una valutazione concreta del rapporto tra il fatto e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Il terzo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche, ma è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato, essendo la motivazione della sentenza di merito ritenuta adeguata e non necessitante di esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata ravvisata alcuna ragione di accoglimento dei motivi, poiché il primo era aspecifico e mirava a una rivalutazione del merito, mentre il secondo e il terzo erano manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata e dei principi di legittimità richiamati.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per difetto di correlazione con la motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
La valutazione della recidiva richiede un esame concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, secondo i criteri di gravità del reato e personalità del reo.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare espressamente tutti quelli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, perché manca la necessaria specificità.
- In sede di legittimità non può essere chiesta una nuova valutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- La recidiva non può essere affermata in base alla sola gravità del fatto o alla distanza temporale tra i reati, ma richiede una valutazione concreta della capacità dei precedenti di indicare una persistente inclinazione al delitto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli elementi decisivi o rilevanti della vicenda e della personalità dell'imputato, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi.
- Quando tutti i motivi di ricorso sono inammissibili o manifestamente infondati, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste.
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