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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05362/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società era stata destinataria di un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di merce ricevuta. In sede di opposizione e poi in sede di rinvio, il Tribunale di Bari aveva rigettato l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di incompetenza territoriale e affermando che il foro del luogo di esecuzione andasse individuato nella sede della creditrice, perché la clausola contrattuale che prevedeva la consegna della merce presso la società debitrice avrebbe potuto rilevare solo se fosse stato provato l'adempimento, prova ritenuta mancante. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale finalizzata a dimostrare che il pagamento del prezzo era avvenuto in contanti al momento della consegna al vettore; ha inoltre sostenuto che il limite legale alla prova testimoniale del pagamento oltre lire 5.000 sarebbe irragionevole e lesivo degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze non colpivano la sentenza effettivamente impugnata, cioè quella del Tribunale quale giudice di rinvio, ma si dirigevano in realtà contro decisioni di primo e secondo grado. Inoltre, dalla motivazione della sentenza del Tribunale non risultava alcuna statuizione sulla richiesta di prova testimoniale del pagamento: il giudice di rinvio si era limitato a respingere l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo non operante la clausola sul luogo di consegna in mancanza di prova dell'adempimento. Poiché il motivo censurava una valutazione non contenuta nella sentenza impugnata, esso è stato dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    foro del luogo di esecuzione della prestazione

    per individuare la competenza territoriale occorre fare riferimento al luogo di adempimento della prestazione dedotta in giudizio.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    sede della società creditrice

    nel caso esaminato è stato ritenuto applicabile come criterio per individuare il luogo di esecuzione della prestazione pecuniaria, in assenza di operatività della clausola convenzionale invocata.

  • art. 2721 c.c.

    limite R.G. N. 9537/2018 di lire 5.000

    viene richiamato come limite legale alla prova testimoniale del pagamento, invocato dal giudice di merito per negare l'ammissione della prova; la ricorrente ne contesta la ragionevolezza e la compatibilità costituzionale.

  • art. 2726 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 2721 c.c. in tema di prova testimoniale del pagamento.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale per contestare l'asserita irragionevole limitazione della tutela giurisdizionale derivante dal divieto probatorio.

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente come parametro convenzionale a sostegno della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una statuizione o una valutazione che non è contenuta nella sentenza impugnata, ma appartiene ad altri gradi del giudizio.
  • La clausola contrattuale che individua il luogo di consegna o di adempimento della prestazione rileva ai fini della competenza territoriale solo se la sua operatività risulti coerente con l'effettivo assetto del rapporto e con l'adempimento allegato e provato.
  • In cassazione non è ammissibile introdurre una doglianza sulla mancata ammissione di una prova se la decisione impugnata non contiene alcuna pronuncia, neppure implicita, sul punto.
  • La contestazione della legittimità costituzionale di una norma processuale o probatoria deve essere veicolata in modo pertinente rispetto alla concreta statuizione resa dal giudice del merito, altrimenti la censura resta estranea alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaProveMora
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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