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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24397/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione del 23/09/2021: sostiene errore di fatto per la mancata dichiarazione di inutilizzabilità degli atti di indagine svolti tra il 12/09/2012 e il 01/02/2016, in quanto la Procura avrebbe archiviato il procedimento per 416-bis e poi ripreso le indagini senza autorizzazione (violazione art. 414 c.p.p.); lamenta inoltre omissione di valutazione di motivi aggiunti relativi alla contraddittorietà della sentenza di appello sul ruolo apicale e sui reinvestimenti dei proventi illeciti, nonché una violazione del principio del ne bis in idem rispetto al processo "Nostromo".

La decisione

Il ricorso straordinario è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che le doglianze siano, in realtà, censure di valutazione e di diritto (errore di giudizio) e non errori percettivi o materiali riconducibili all'art. 625-bis c.p.p. Sul punto dell'inutilizzabilità la Corte ha ritenuto il motivo generico e ha condiviso la valutazione secondo cui le indagini impugnate riguardavano periodi e soggetti diversi rispetto al procedimento archiviato, non configurando identico fatto storico. Quanto ai motivi aggiunti, la Corte ha ritenuto che fossero assorbiti dalle considerazioni sui motivi principali o consistessero in contestazioni della valutazione delle intercettazioni, valutazioni non sindacabili con il rimedio straordinario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è applicabile esclusivamente per errori materiali o di fatto consistenti in svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; non può essere usato per censurare valutazioni o errori di giudizio o di diritto

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma che impone l'autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ha richiesto specificità nella indicazione degli atti ritenuti inutilizzabili e la dimostrazione dell'identità sostanziale del fatto per ritenere la relativa inutilizzabilità

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo contestato; la decisione di merito ha valutato ruolo apicale e circostanze aggravanti (tra cui il sesto comma) ma la Corte di cassazione ha ritenuto insufficienti elementi sui reinvestimenti, valutazione non sindacabile con ricorso straordinario

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata alla sentenza per carico delle spese al ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso soltanto per errori materiali o di 'percezione' (svista) sugli atti di legittimità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche adottate dalla Corte di cassazione.
  • Per ottenere la declaratoria di inutilizzabilità di atti successivi ad archiviazione è necessario indicare specificamente gli atti che si ritengono inutilizzabili e dimostrare l'identità sostanziale del fatto (stessi soggetti e medesimo arco temporale / medesimo fatto storico) rispetto al procedimento archiviato.
  • La riapertura delle indagini dopo archiviazione può rendere inutilizzabili atti compiuti senza autorizzazione solo se concernono lo stesso fatto oggettivo e soggettivo; per reati continuativi o permanenti la valutazione è distinta e richiede specifiche argomentazioni.
  • I motivi aggiunti o nuovi devono essere formulati in modo autonomo e dimostrare che contengono profili non assorbibili dalle argomentazioni già discusse; se risultano mera estensione o semplice contestazione della valutazione probatoria, possono essere ritenuti assorbiti.
  • Quando si impugna una decisione per presunto errore materiale/fattuale, occorre documentare chiaramente l'elemento percettivo errato e dimostrare che la correzione della svista avrebbe determinato un diverso esito decisionale.

Testo integrale

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