Cassazione Penale, Sentenza n. 24397/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione del 23/09/2021: sostiene errore di fatto per la mancata dichiarazione di inutilizzabilità degli atti di indagine svolti tra il 12/09/2012 e il 01/02/2016, in quanto la Procura avrebbe archiviato il procedimento per 416-bis e poi ripreso le indagini senza autorizzazione (violazione art. 414 c.p.p.); lamenta inoltre omissione di valutazione di motivi aggiunti relativi alla contraddittorietà della sentenza di appello sul ruolo apicale e sui reinvestimenti dei proventi illeciti, nonché una violazione del principio del ne bis in idem rispetto al processo "Nostromo".
La decisione
Il ricorso straordinario è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che le doglianze siano, in realtà, censure di valutazione e di diritto (errore di giudizio) e non errori percettivi o materiali riconducibili all'art. 625-bis c.p.p. Sul punto dell'inutilizzabilità la Corte ha ritenuto il motivo generico e ha condiviso la valutazione secondo cui le indagini impugnate riguardavano periodi e soggetti diversi rispetto al procedimento archiviato, non configurando identico fatto storico. Quanto ai motivi aggiunti, la Corte ha ritenuto che fossero assorbiti dalle considerazioni sui motivi principali o consistessero in contestazioni della valutazione delle intercettazioni, valutazioni non sindacabili con il rimedio straordinario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il rimedio è applicabile esclusivamente per errori materiali o di fatto consistenti in svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; non può essere usato per censurare valutazioni o errori di giudizio o di diritto
Richiamato dal ricorrente come norma che impone l'autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ha richiesto specificità nella indicazione degli atti ritenuti inutilizzabili e la dimostrazione dell'identità sostanziale del fatto per ritenere la relativa inutilizzabilità
Delitto associativo contestato; la decisione di merito ha valutato ruolo apicale e circostanze aggravanti (tra cui il sesto comma) ma la Corte di cassazione ha ritenuto insufficienti elementi sui reinvestimenti, valutazione non sindacabile con ricorso straordinario
Norma che consente la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata alla sentenza per carico delle spese al ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso soltanto per errori materiali o di 'percezione' (svista) sugli atti di legittimità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche adottate dalla Corte di cassazione.
- Per ottenere la declaratoria di inutilizzabilità di atti successivi ad archiviazione è necessario indicare specificamente gli atti che si ritengono inutilizzabili e dimostrare l'identità sostanziale del fatto (stessi soggetti e medesimo arco temporale / medesimo fatto storico) rispetto al procedimento archiviato.
- La riapertura delle indagini dopo archiviazione può rendere inutilizzabili atti compiuti senza autorizzazione solo se concernono lo stesso fatto oggettivo e soggettivo; per reati continuativi o permanenti la valutazione è distinta e richiede specifiche argomentazioni.
- I motivi aggiunti o nuovi devono essere formulati in modo autonomo e dimostrare che contengono profili non assorbibili dalle argomentazioni già discusse; se risultano mera estensione o semplice contestazione della valutazione probatoria, possono essere ritenuti assorbiti.
- Quando si impugna una decisione per presunto errore materiale/fattuale, occorre documentare chiaramente l'elemento percettivo errato e dimostrare che la correzione della svista avrebbe determinato un diverso esito decisionale.
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