Cassazione Civile, Ordinanza n. 09162/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal decesso di un correntista e da alcune operazioni bancarie compiute in prossimità della morte: in particolare, una disposizione di vendita di un BOT e l'emissione, da parte di una delegata sul conto corrente, di un assegno in favore del marito della delegata. Gli eredi sostenevano che la banca avesse illegittimamente dato corso alla disposizione di vendita, che la data apposta sul modulo fosse stata inserita postumamente e abusivamente, e che l'assegno fosse stato emesso e/o pagato in violazione dei doveri di diligenza e correttezza, con conseguente depauperamento dell'asse ereditario. Chiedevano quindi la condanna solidale della banca, della delegata e del beneficiario dell'assegno, oltre alla restituzione di somme ritenute indebitamente sottratte all'eredità. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, aveva invece escluso l'illegittimità delle operazioni, ritenendo che la disposizione di vendita fosse valida e immediatamente operativa, che la delegata avesse poteri ampi di operare anche in proprio sul conto, e che la banca potesse pagare l'assegno poiché il titolo era stato tratto quando il correntista era ancora in vita. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano, in sintesi, violazione di norme su mandato, prova, correttezza e disciplina dell'assegno, lamentando l'omesso esame della postuma datazione del modulo, l'infedele esecuzione del mandato da parte della delegata, il conflitto d'interessi e l'obbligo della banca di rifiutare il pagamento dopo la morte del correntista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una nuova valutazione del materiale istruttorio e non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la validità della disposizione di vendita e l'assenza di prova di un diverso mandato ad scribendum o di una datazione abusiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confutava la decisiva argomentazione della Corte d'appello, secondo cui la delegata era munita di ampia delega a emettere assegni anche a proprio favore, con esclusione del dedotto conflitto di interessi. Il quarto motivo è stato anch'esso ritenuto inammissibile perché fondato su circostanze fattuali nuove o non dimostrate nei gradi di merito, e perché non si confrontava con l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'assegno, essendo stato tratto quando il correntista era ancora in vita, poteva essere validamente pagato anche successivamente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per l'alterno esito dei gradi di merito; inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per contestare la ricostruzione della Corte d'appello in tema di prova e di contenuto della disposizione di vendita; la Corte ha però escluso che vi fosse una violazione sindacabile, trattandosi di censura di merito.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare un riesame dei fatti.
Richiamato dai ricorrenti a fondamento della pretesa inosservanza della diligenza professionale della banca; la Corte ha escluso il vizio denunciato, perché la doglianza investiva la valutazione delle prove.
Richiamato dai ricorrenti, ma non specificamente valorizzato nella ratio decidendi, nell'ambito della dedotta violazione della disciplina del mandato e dell'esecuzione dell'incarico.
Richiamato dai ricorrenti, ma senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte, che ha respinto le censure come meramente fattuali.
Richiamato per sostenere la violazione della buona fede nell'operato della banca e della delegata; la Corte ha negato che emergesse una violazione giuridicamente apprezzabile, trattandosi di diversa lettura degli accadimenti.
Richiamato dai ricorrenti in tema di esecuzione del mandato; la Corte ha rilevato che non era stato dimostrato un diverso mandato ad scribendum e che la censura muoveva da fatti nuovi.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere viene attribuito alla parte sbagliata, evenienza non verificatasi nel caso concreto.
La Corte ha ricordato che la violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola legale, non quando attribuisce alle prove un significato fattuale diverso da quello sperato dal ricorrente.
La Corte ha ribadito che il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo ipotesi di valutazione di prove soggette a diverso regime legale o di mancato rispetto del criterio normativo di valutazione.
Invocato per denunciare omesso esame e motivazione mancante; la Corte ha escluso che vi fosse un omesso esame di fatti decisivi, qualificando le doglianze come richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la Corte ha precisato i limiti entro cui tali violazioni possono integrare un vizio processuale denunciabile in cassazione.
Richiamato per sostenere l'operato infedele della delegata nel contesto del rapporto di mandato; la Corte ha però ritenuto inammissibile la censura per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato in tema di conflitto di interessi; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza perché la delega consentiva operazioni anche in proprio e rendeva non configurabile il conflitto dedotto.
Richiamato insieme all'art. 1394 c.c. per sostenere l'invalidità dell'operazione per conflitto di interessi; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel quarto motivo con riferimento agli effetti della cessazione della procura; la Corte ha ritenuto il motivo fondato su circostanze fattuali non accertate.
Richiamato per sostenere l'estinzione del mandato per morte del mandante; la Corte non ha accolto la doglianza perché la ricostruzione fattuale della Corte d'appello non contemplava il presupposto invocato.
Richiamato dai ricorrenti in tema di cessazione del mandato; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per novità e difetto di decisività dei fatti allegati.
art. 32 r.d. n. 1736 del 1933
Richiamato per sostenere la disciplina del termine di presentazione dell'assegno e l'effetto del pagamento oltre otto giorni; la Corte ha escluso che ciò imponesse, nel caso concreto, il rifiuto del pagamento.
art. 35 r.d. n. 1736 del 1933
Richiamato per affermare la facoltà della banca di pagare l'assegno presentato oltre il termine di presentazione; la Corte ha fatto propria la ricostruzione della Corte territoriale sulla validità del pagamento del titolo tratto quando il correntista era ancora in vita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione coerente e autosufficiente sulla base delle risultanze di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non è invece configurabile quando il ricorrente contesti il peso o il significato attribuito dal giudice alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto se il giudice del merito abbia invertito l'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando la doglianza riguarda, in realtà, l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- Una censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto invocato non è stato specificamente allegato e discusso nei gradi di merito oppure se la deduzione mira soltanto a sovrapporre una diversa lettura degli eventi a quella adottata dal giudice di appello.
- Quando un soggetto sia munito di ampia delega a operare sul conto corrente, anche con facoltà di emettere assegni in proprio, l'operazione disposta in favore di un terzo non è di per sé idonea a integrare un conflitto di interessi o un indebito depauperamento, salvo prova di specifiche limitazioni del potere conferito o di un diverso titolo gestorio.
- Nel sistema dell'assegno bancario, se il titolo è tratto quando il correntista è ancora in vita, la successiva morte del traente non elimina automaticamente la facoltà della banca di pagare il titolo presentato all'incasso, dovendosi verificare il concreto assetto fattuale e i limiti normativi invocati.
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