Cassazione Civile, Ordinanza n. 34276/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre eredi di un precedente proprietario di un lotto di terreno, asseritamente occupato e trasformato irreversibilmente per la realizzazione di una casa polivalente per anziani senza conclusione del procedimento espropriativo con decreto di esproprio, avevano ottenuto in primo grado la condanna del Comune sia al risarcimento del danno da occupazione/trasformazione illegittima sia, separatamente, all'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima. Dopo la riassunzione davanti alla Corte d'appello per la sola domanda sull'indennità, la Corte territoriale aveva condannato il Comune al pagamento della somma liquidata dal consulente, richiamando per relationem la motivazione resa in un giudizio connesso sul risarcimento da occupazione appropriativa. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e nullità per avere il giudice ammesso e utilizzato documenti e una visura catastale introdotti dal CTU o prodotti tardivamente, senza adeguata motivazione sull'indispensabilità; 2) violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, per non avere considerato il criterio del valore venale pieno e le possibili utilizzazioni intermedie del fondo; 3) violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, per non avere valutato l'espropriazione parziale e il pregiudizio alla porzione residua, oltre che per omessa rimessione al contraddittorio su questione rilevata d'ufficio; 4) nullità per motivazione apparente o assente, con riferimento alla quantificazione del valore del bene e al mancato riconoscimento del maggior aumento percentuale prospettato dal CTU. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che il CTU, nei limiti del mandato e nel contraddittorio, può acquisire documenti e accertare fatti tecnici necessari alla risposta ai quesiti, senza soggiacere alle preclusioni istruttorie delle parti, purché non si tratti di fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo per genericità e difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano indicato se e come le questioni sulle utilizzazioni intermedie e sul pregiudizio alla parte residua fossero state dedotte nei gradi di merito. Ha infine dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché diretto a sollecitare un riesame del merito e non a censurare effettivi vizi motivazionali, rilevando comunque che la Corte territoriale aveva escluso il maggior aumento per mancanza di riscontri comparativi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva liquidato l'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima del terreno, ritenendo infondate o inammissibili tutte le censure. In particolare, ha riconosciuto la legittimità dell'attività istruttoria svolta dal CTU nei limiti del mandato, ha dichiarato non scrutinabili per difetto di specificità le doglianze su utilizzazione intermedia del bene e pregiudizio alla porzione residua, e ha escluso che vi fosse una reale nullità della motivazione sulla quantificazione del valore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel caso concreto la censura sulla produzione di documenti in appello è stata ritenuta non decisiva e, per il rito effettivamente seguito, in parte inconferente; l'attività del CTU non è stata considerata soggetta alle preclusioni istruttorie delle parti nei limiti del mandato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come parametro di legittimità per le denunce di violazione di legge, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili perché in realtà volte a rimettere in discussione accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le censure di nullità della sentenza e del procedimento sono state escluse perché non sussistenti o perché formulate in modo non autosufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile quando mirava a sollecitare un riesame del merito anziché denunciare un effettivo omesso esame di fatto decisivo.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul giusto processo e sulla parità delle parti, ma la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a incidere sulla decisione.
Richiamato per sostenere l'applicazione del criterio del valore venale pieno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
Richiamato in relazione all'espropriazione parziale e al pregiudizio del bene residuo, ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata adeguatamente dedotta nei gradi di merito.
Richiamato per asserita omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento integrale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o comunque non decisiva.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Invocato per contestare la determinazione dell'indennità e la compressione del diritto di proprietà, ma senza esito favorevole per difetto di specifica deduzione e di allegazione nei gradi di merito.
Richiamato per lamentare la mancata rimessione al contraddittorio su una questione d'ufficio, ma la censura non è stata accolta.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per motivazione apparente o assente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la doglianza in realtà diretta a contestare il merito della valutazione.
È stato valorizzato il potere del CTU di acquisire documentazione pubblica necessaria all'espletamento dell'incarico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Citato per la trattazione in camera di consiglio.
Citato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le censure devono essere specifiche e autosufficienti: quando si deduce che una questione fattuale o giuridica non sia stata esaminata, occorre indicare in quale fase del merito sia stata tempestivamente allegata e con quali modalità, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può acquisire documenti e accertare fatti tecnici necessari alla risposta ai quesiti, senza essere vincolato dalle preclusioni istruttorie che gravano sulle parti, purché non introduca fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni.
- La deduzione di violazioni degli artt. 345, 112 o 132 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito o della valutazione probatoria: se la censura mira solo a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, è inammissibile.
- La doglianza sull'espropriazione parziale o sul pregiudizio arrecato alla porzione residua del bene richiede una precisa allegazione e una puntuale prova nei gradi di merito; in sede di legittimità non è possibile introdurre per la prima volta questioni fattuali non trattate.
- La contestazione della quantificazione del valore del bene o dell'aumento percentuale riconosciuto dal giudice è inammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione comparativa delle prove e delle stime tecniche, salvo che sia denunciato un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
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