Cassazione Civile, Ordinanza n. 01384/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una società appaltatrice aveva convenuto in giudizio la provincia committente, il comune nel cui territorio si svolgevano i lavori e due tecnici pubblici, deducendo che, dopo la consegna del cantiere per la realizzazione di un polo sperimentale, i lavori erano stati sospesi a causa del rinvenimento di un manufatto non rappresentato in mappa e della rilevata friabilità del terreno di fondazione. L’impresa sosteneva che la sospensione dovesse essere inquadrata come conseguenza di errori od omissioni progettuali e quindi nella disciplina delle varianti in corso d’opera, con conseguente diritto al rimborso dei maggiori oneri per il protrarsi della sospensione oltre il limite di legge, allo scioglimento del contratto e allo svincolo della fideiussione. La domanda era stata respinta in primo grado e la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la causa della sospensione integrasse una circostanza speciale ex art. 133, comma 1, del regolamento dei lavori pubblici, non già la sospensione volontaria ex comma 2, e che l’appaltatrice non avesse tempestivamente e specificamente coltivato le riserve. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con cinque motivi, violazione e falsa applicazione delle norme sui lavori pubblici e sul regime delle riserve, vizi motivazionali, omessa valutazione delle risultanze istruttorie, errata qualificazione del verbale di sopralluogo, mancata ammissione di c.t.u., e omessa pronuncia su ulteriori domande relative a incompetenza dell’organo che aveva disposto la risoluzione, vizi procedimentali, pagamento delle lavorazioni eseguite e svincolo della garanzia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte inammissibili perché miravano, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e vizi di motivazione, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Ha confermato che la friabilità del terreno era stata qualificata, con accertamento di fatto insindacabile, come circostanza speciale imprevista e imprevedibile idonea a giustificare la sospensione ex art. 133, comma 1, del d.P.R. 554/1999; di conseguenza era fuori campo l’art. 24, comma 4, del d.m. 145/2000, che presuppone la diversa ipotesi di sospensione ex comma 2. Ha inoltre ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle censure sulle riserve, sulla consulenza tecnica e sull’omessa pronuncia, anche per difetto di autosufficienza e per mancanza di specifica impugnazione in appello. È stata confermata anche la statuizione sul passaggio in giudicato nei confronti del comune e della tecnico rimasta coinvolta nel giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della provincia; nulla è stato disposto per il comune, evocato solo a fini di litis denuntiatio. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi di ricorso non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del fatto; il vizio motivazionale è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, e non consente di rimettere in discussione il merito.
in presenza di doppia conforme è preclusa la censura di vizio motivazionale sulle questioni di fatto decise in modo conforme nei due gradi di merito.
art. 133 d.P.R. 554/1999
la sospensione ex comma 1 riguarda circostanze speciali che impediscono temporaneamente la regolare esecuzione dei lavori; il comma 2 riguarda invece la sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità.
art. 25 L. 109/1994
l’errore o l’omissione del progetto esecutivo integra una diversa fattispecie, ma nella specie la Corte ha ritenuto che il fatto accertato non fosse un errore progettuale, bensì una circostanza imprevista e imprevedibile emersa in corso d’opera.
le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo successivo all’insorgenza o cessazione del fatto pregiudizievole e, comunque, nel registro di contabilità alla firma immediatamente successiva.
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
il comma 4 si applica solo nei casi di sospensione riconducibili all’art. 133, comma 2, e non alla sospensione per circostanze speciali di cui al comma 1; pertanto non è invocabile quando la sospensione sia stata legittimamente ordinata per la necessità di variante o per eventi imprevisti.
la censura di omessa pronuncia è inammissibile se non sono indicati specificamente i motivi di appello e se le doglianze riguardano questioni già definitivamente rigettate nei gradi di merito.
comma 1-quater e comma 1-bis
la soccombenza comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea individuazione o applicazione della norma alla fattispecie astratta; non consente di contestare l’accertamento del fatto storico operato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio di motivazione è preclusa sulle questioni di fatto decise in modo identico nei due gradi di merito, salvo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In materia di appalti pubblici, la distinzione tra sospensione per circostanze speciali ex art. 133, comma 1, e sospensione per ragioni di pubblico interesse ex comma 2 è decisiva per stabilire il regime applicabile delle riserve e dei maggiori oneri.
- La disciplina dell’art. 24 del d.m. 145/2000, comma 4, opera solo quando la sospensione sia stata disposta nei casi riconducibili all’art. 133, comma 2, e non quando la sospensione sia stata giustificata da circostanze speciali o dalla necessità di variante in corso d’opera.
- Le riserve dell’appaltatore devono essere formulate tempestivamente sul primo atto idoneo successivo al fatto pregiudizievole; la tempestività va valutata in relazione al momento in cui il pregiudizio insorge o diviene apprezzabile, non secondo una regola astratta sganciata dal fatto concreto.
- La mancata specifica impugnazione in appello di una statuizione di primo grado comporta il passaggio in giudicato interno su quel punto e impedisce di riproporlo in cassazione.
- La consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la decisione sia adeguatamente motivata e supportata dagli atti di causa.
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