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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10311/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile di ricettazione di parti di autovettura (e di violazione di sigilli e frode processuale). Le censure principali erano: inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dai carabinieri sul veicolo prima del sequestro (sopralluogo in assenza dell'imputato e del suo difensore); mancanza di prove materiali sul collegamento bluetooth fra autoradio e telefono della persona offesa; assenza di codici identificativi sui pezzi di ricambio che impedirebbero di provare la provenienza illecita; difetto di motivazione sulla mancata applicazione delle cause di tenuità o attenuanti (art. 131-bis, art. 712, art. 648 c.p.) e sulla determinazione della pena e del riconoscimento della continuazione; eccezione di nullità o inutilizzabilità per documentazione carente del verbale di sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, ritenendo che il ricorso riproponesse in modo pedissequo le censure d'appello senza confutare puntualmente le argomentazioni motivate della sentenza impugnata. In diritto la Corte ha ritenuto legittimi gli accertamenti eseguiti come atti urgenti di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 348 c.p.p., e ha precisato che l'omessa documentazione prevista dall'art. 357 c.p.p. non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità. Ha inoltre affermato che la valutazione del valore probatorio degli elementi è questione di merito, indisponibile in sede di legittimità salvo vizi del percorso motivazionale (che non sono emersi). La Corte ha quindi confermato il giudizio di fatto della Corte d'Appello circa il collegamento tra telefono della persona offesa e dispositivo del veicolo dell'imputato e l'irripetibilità degli accertamenti in conseguenza delle condotte contestate, ritenendo fondate le conclusioni sulla violazione di sigilli e frode processuale. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 55 cod. proc. pen.

    Le attività urgenti di polizia giudiziaria rientrano tra le operazioni finalizzate alla conservazione delle fonti di prova e possono essere svolte senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

  • art. 348 cod. proc. pen.

    Gli accertamenti urgenti rientrano nelle attivita' innominate della polizia giudiziaria e sono utilizzabili in giudizio; la Corte li ha qualificati come atti idonei a raccogliere elementi probatori anche se eseguiti prima del sequestro formale.

  • art. 357 cod. proc. pen.

    L'omessa documentazione formale prevista dalla norma non comporta di per sé l'inutilizzabilità degli atti compiuti nell'ambito degli accertamenti ex art. 348 c.p.p.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati come criteri di specificità: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto in cui si fonda il dissenso; la mancata specificità determina inammissibilità.

  • art. 648 cod. pen. (v. anche quarto comma)

    Norma sulla ricettazione citata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di codici identificativi su singoli pezzi, le circostanze e il quadro probatorio potevano giustificare la provenienza illecita.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile derubricazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di derubricazione in sede di legittimità per mancanza di specificità e per essere questione di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesta dalla difesa come causa di non punibilità o attenuazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione della sua applicabilità attiene al merito e non giustifica il ricorso di legittimità privo di specifica confutazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiesto in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ricordato che l'obbligo motivazionale si attenua se la pena è prossima al minimo edittale e che la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il discostamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisati profili di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende di € 3.000,00.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito probatorio: le critiche che mirano soltanto a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non confutano specificamente la motivazione del giudice del merito.
  • Gli accertamenti urgenti svolti dalla polizia giudiziaria (art. 55 e 348 c.p.p.) possono essere utilizzati anche se eseguiti prima del sequestro formale e senza preventiva autorizzazione, purché rientrino nell'ambito delle operazioni necessarie a conservare le prove.
  • L'omessa formalità documentale prevista dall'art. 357 c.p.p. non determina automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità degli atti, salvo specifiche implicazioni sul diritto di difesa dimostrate in modo puntuale.
  • La mancanza di segni identificativi su singoli ricambi non esclude a priori la ricettazione quando il quadro indiziario (corrispondenza modello/fornitura, assenza di spiegazioni plausibili, collegamenti tecnici) sia coerente e motivato dal giudice del merito.
  • Se un accertamento diventa 'irripetibile' a causa di condotte attribuibili all'imputato (es. asportazione di parti, manomissione, impedimento), il giudice può ritenere sussistenti reati come violazione di sigilli e frode processuale e valorizzare la circostanza nel giudizio di colpevolezza.
  • In sede di Cassazione è essenziale indicare in modo puntuale le ragioni per cui si ritiene viziata la motivazione impugnata: la generica riproposizione di argomenti d'appello espone al rigetto per difetto di specificità.
  • Richieste di applicazione di circostanze attenuanti, derubricazioni o tenuità del fatto devono essere trattate e motivate nei gradi di merito; sollevare tali questioni in cassazione senza confutare la motivazione della Corte territoriale è inefficace.

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