Cassazione Penale, Ordinanza n. 39499/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte di appello di Bologna ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso per cassazione deduceva esclusivamente l'entità della pena inflitta, in particolare sotto il profilo della continuazione e del giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale motivo fosse inammissibile perché non consentito dalla legge nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha lasciato ferma la condanna pronunciata in appello per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, pronunciata con rito ex art. 599-bis c.p.p.; non vi è stata riforma nel merito della responsabilità, ma solo una declaratoria di inammissibilità del mezzo di impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale della sentenza di appello impugnata; la decisione è stata resa in un procedimento definito con il rito previsto da tale norma.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili motivi che contestino in modo meramente discrezionale l'entità della pena o il giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio, se tali censure non sono consentite dalla disciplina processuale applicabile.
- La doglianza limitata alla continuazione e alla misura della pena, ove non investa profili di legittimità deducibili in cassazione, è dichiarata inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39463/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39464/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39466/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39467/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39468/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_penale · 9 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39470/2025 del 09/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →