Cassazione Civile, Ordinanza n. 07870/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trattamento di fine servizio (TFS) di una lavoratrice, che l'ente previdenziale aveva liquidato mediante emissione di un assegno circolare inviato presso l'abitazione della creditrice. Secondo la ricostruzione della Corte d'appello, la lavoratrice non aveva ritirato né incassato l'assegno; successivamente l'ente aveva posto in essere una procedura di revoca del pagamento già disposto, impedendo alla creditrice di riscuotere la somma. La Corte territoriale ha ritenuto che tale condotta avesse determinato un indebito trattenimento della somma e un arricchimento senza causa dell'ente, qualificando l'azione come domanda ex art. 2041 c.c. e applicando la prescrizione decennale. In cassazione la ricorrente ha censurato solo la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che mancassero i presupposti per la compensazione. In particolare ha contestato che il mero lungo tempo trascorso tra la messa a disposizione della somma e la richiesta di pagamento potesse integrare 'gravi ed eccezionali ragioni' idonee a giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al governo delle spese. Ha affermato che la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dall'art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, le quali devono consistere in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, estraneo alla condotta processuale delle parti, e non in una circostanza come il semplice decorso del tempo prima della proposizione della domanda. Poiché la motivazione della Corte d'appello si fondava solo su tale elemento, ritenuto insufficiente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, qui riferita alla disciplina della compensazione delle spese.
nel testo attualmente vigente
le spese possono essere compensate solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
richiamato dalla Corte d'appello come titolo dell'azione, qualificata come domanda di indebito arricchimento per la somma trattenuta dall'ente.
testo vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado
la disciplina delle spese si applica secondo la legge processuale vigente quando il giudizio è stato introdotto.
Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
ha aggiunto all'art. 92 c.p.c. la clausola delle 'altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni', da intendere come situazioni sopravvenute e imprevedibili che alterano i termini della lite senza dipendere dalla condotta delle parti.
Cass. n. 10213/2017
ha affermato che la disciplina delle spese va regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
Cass. n. 29130/2019
ha qualificato la clausola delle 'altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni' come norma elastica da specificare in via interpretativa dal giudice di merito.
Corte cost. n. 303/1986
richiamata per il principio secondo cui, una volta iniziato il processo, l'alea del giudizio grava sulla parte totalmente soccombente come normale complemento dell'accoglimento della domanda.
Cass. n. 26617/2007
richiamata dalla Corte territoriale per affermare che l'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio si verifica solo quando il creditore acquista la disponibilità giuridica della somma, restando sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere effettive e specificamente motivate.
- La clausola delle 'altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni' va interpretata restrittivamente: essa richiede un sopravvenuto mutamento del quadro della controversia, imprevedibile per le parti e non riconducibile alla loro condotta processuale.
- Il mero decorso del tempo tra la messa a disposizione della somma dovuta e la successiva richiesta del creditore non integra, da solo, una ragione sufficiente per derogare al principio di soccombenza nella regolazione delle spese.
- Una motivazione sulla compensazione delle spese fondata su ragioni estranee ai parametri legali o sulla sola valutazione equitativa del comportamento pre-processuale della parte soccombente è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- In tema di regolazione delle spese, l'alea del processo grava di regola sulla parte totalmente soccombente, salvo ricorrano ipotesi eccezionali tipizzate o analoghe gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente individuate dal giudice di merito.
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