Cassazione Civile, Ordinanza n. 09155/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
L'agente della riscossione aveva avviato, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, una procedura di espropriazione di crediti presso terzi nei confronti del debitore, con pignoramento presso una banca. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo varie ragioni di contestazione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione; la Corte d'appello aveva respinto l'appello del debitore. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio, come questione pregiudiziale, la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio: il terzo pignorato non aveva partecipato né al primo né al secondo grado, pur essendo litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi, incluse quelle promosse nelle forme speciali dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il rilievo officioso sulla nullità processuale per contraddittorio non integro, ha cassato la sentenza impugnata e, travolgendo anche la decisione di primo grado per il vizio originario, ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione nel contraddittorio anche con il terzo pignorato. Le spese dell'intero giudizio, compreso il giudizio di legittimità, sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La procedura speciale di espropriazione di crediti presso terzi promossa dall'agente della riscossione rientra tra le espropriazioni presso terzi cui si applica il principio del litisconsorzio necessario del terzo pignorato nelle opposizioni esecutive.
Nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario.
In presenza di nullità per mancata integrazione del contraddittorio la Cassazione cassa la sentenza con rinvio al giudice di primo grado.
La pretermissione di un litisconsorte necessario comporta la rimessione della causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento camerale previsto da tale norma.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive aventi ad oggetto un'espropriazione presso terzi il terzo pignorato deve sempre partecipare al giudizio come litisconsorte necessario, perché l'esito della controversia incide comunque sulla sua posizione e sugli obblighi che gli derivano quale ausiliario del processo esecutivo.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato determina una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando il contraddittorio è originariamente non integro per la pretermissione di un litisconsorte necessario, la sentenza di merito va cassata con rinvio al giudice di primo grado affinché il giudizio sia rinnovato con integrazione del contraddittorio.
- Il principio del litisconsorzio necessario del terzo pignorato vale anche nelle opposizioni incidentali a espropriazioni di crediti a mezzo ruolo e non soltanto nelle espropriazioni presso terzi di diritto comune.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09049/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09050/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09051/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09053/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09054/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09056/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →