Cassazione Penale, Sentenza n. 9274/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha respinto il reclamo contro la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis. Il ricorrente contestava la mancanza di motivazione sull'assenza di un ruolo apicale nell'ambito del clan Contini e l'assenza di elementi nuovi e concreti che dimostrassero un attuale pericolo di ristabilire collegamenti con l'organizzazione criminale. La difesa ha altresì prodotto motivi aggiunti sostenendo che sentenze della Corte d'appello di Napoli confermerebbero l'assenza di collegamenti con il clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché deduceva profili di merito non consentiti in sede di legittimità (controllo limitato a violazione di legge o a gravi vizi della motivazione). Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguata e congrua motivazione, basata su informazioni aggiornate degli organi investigativi, sulla qualifica di reggente assunta dall'Ammendola, sulla sua lunga latitanza e sulla recente condanna della Corte d'appello di Napoli (20/7/2022), elementi che dimostrano la perdurante capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata. Le censure sono state considerate reiterative o attinenti al merito; pertanto il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato "sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno"
La proroga del 41-bis è legittima se sussiste la capacità attuale del detenuto di mantenere contatti con la criminalità organizzata; il sindacato in Cassazione è limitato alla violazione di legge e ai gravi vizi della motivazione (mancanza totale dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità)
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in doglianza; la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse di merito e non idonea a configurare una violazione di legge o un vizio grave della motivazione
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con colpa
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 25080/2003; Sez. 1, n. 18434/2021)
Principi di diritto su limiti del sindacato di legittimità e sui requisiti della motivazione: la Cassazione può censurare solo violazioni di legge o la totale carenza di motivazione nei suoi requisiti minimi
Massime di principio
- In materia di 41-bis la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità limitato: non può rimettere in discussione i fatti e le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito, salvo che ne derivi una violazione di legge o una totale mancanza/insufficienza assoluta della motivazione.
- Per rendere ammissibile un ricorso avverso la proroga del regime speciale occorre contestare profili di diritto specifici o dimostrare che la motivazione è del tutto apparente e priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità; semplici rilievi di merito o la richiesta di una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Elementi quali informazioni investigative aggiornate, ruoli effettivi rivestiti in seno all'organizzazione, comportamenti pregressi (es. lunga latitanza) e sentenze di condanna recenti sono considerati dal giudice di merito legittimi e rilevanti per valutare la perdurante capacità di mantenere collegamenti criminosi.
- Se la difesa produce sentenze o documenti, deve spiegare chiaramente perché tali fonti escludono la capacità di collegamento attuale; altrimenti il giudice può considerarle riferite a fatti precedenti e valutare comunque la persistenza del pericolo.
- Chi impugna deve evitare doglianze reiterative già esaminate nel provvedimento impugnato: la riproposizione di argomentazioni già affrontate rende più probabile la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese.
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