Cassazione Penale, Ordinanza n. 03209/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato in relazione a un reato in materia di stupefacenti. I motivi riguardavano: 1) la richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che si trattasse di un episodio di modesta offensività; 2) la richiesta di concessione delle attenuanti generiche; 3) la richiesta di riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero doglianze già esaminate e disattese in appello, fossero in parte manifestamente infondate e, comunque, investissero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, specie quanto al trattamento sanzionatorio e alla qualificazione del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica: la Corte di appello aveva escluso l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base di una valutazione complessiva degli elementi fattuali, aveva negato le attenuanti generiche valorizzando elementi ostativi ritenuti assorbenti e aveva escluso la continuazione con altro reato perché la condotta successiva risultava frutto di una scelta contingente e non di un iniziale disegno criminoso unitario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La riqualificazione nella fattispecie lieve richiede una valutazione complessiva degli elementi del fatto, e può essere esclusa quando la concreta offensività non sia riconducibile a un "piccolo spaccio" o a una ridotta gravità complessiva.
Non citato espressamente nel testo, ma la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti va valutata sulla base di tutti gli elementi concreti della vicenda; se la motivazione di merito esclude una offensività ridotta e un contesto di piccolo spaccio, la censura in cassazione è inammissibile quando si risolva in una mera sollecitazione di diversa lettura del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione favorevole all'imputato.
- La continuazione tra reati presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso originario; quando il giudice di merito individua indicatori concreti di una decisione criminosa successiva e contingente, la censura di legittimità è inammissibile se mira solo a rivalutare il merito.
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze meramente riproduttive di questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione non illogica e sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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