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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32116/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una società cessionaria di un credito d'imposta IRES, originariamente chiesto a rimborso da altra società poi sottoposta a procedura concorsuale, aveva ottenuto dalla CTR una sentenza favorevole che riconosceva il diritto al rimborso. L'Agenzia, dopo aver sospeso il procedimento di rimborso, aveva resistito in cassazione contro la decisione della CTR. Il ricorso per cassazione della contribuente si fondava su due motivi strettamente connessi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 67-bis, 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992 e 282 c.p.c., sostenendo che l'immediata esecutività delle sentenze tributarie e la possibilità di ottemperanza dovessero valere anche per le sentenze che, accogliendo il ricorso, determinano il rimborso per annullamento del diniego; con il secondo si deduceva nullità della sentenza per avere escluso l'ottemperanza per la pretesa natura meramente dichiarativa della decisione, nonostante il contenzioso riguardasse un'istanza di rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi e ha affermato che il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche avverso sentenze tributarie non ancora passate in giudicato quando esse, pur rese in una controversia di impugnazione di atto, contengano un accoglimento idoneo a imporre il rimborso o comunque a vincolare l'amministrazione all'adozione dei conseguenti provvedimenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la domanda e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudizio di ottemperanza non è limitato all'esecuzione coattiva di un titolo esecutivo in senso civilistico, ma serve ad attuare concretamente il comando della sentenza, anche mediante gli accertamenti necessari a delimitarne la portata precettiva.
  • L'ordinario presupposto del giudizio di ottemperanza è il passaggio in giudicato della sentenza; tuttavia tale regola è derogata dalle disposizioni speciali che consentono l'ottemperanza anche per sentenze non definitive nei casi di condanna al rimborso o di riscossione frazionata.
  • Nelle controversie tributarie di impugnazione di atti, l'accoglimento del ricorso che annulli il diniego di rimborso è assimilabile, quanto agli effetti esecutivi, a una condanna al rimborso, poiché vincola l'amministrazione ad adottare i provvedimenti consequenziali.
  • Ai fini dell'ottemperanza, la sentenza tributaria non deve necessariamente avere natura formalmente condannatoria: ciò che rileva è che dal decisum emerga un comando sostanziale idoneo a imporre all'amministrazione un comportamento conformativo.
  • Il giudice dell'ottemperanza ha poteri di accertamento più ampi del giudice dell'esecuzione civile, potendo definire la portata attuativa della sentenza e non soltanto procedere alla sua esecuzione in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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