Cassazione Penale, Sentenza n. 47773/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado, dichiarando l'estinzione per prescrizione dei delitti ascritti ai capi a), b) e c) e mantenendo invece altra responsabilità. Germano Zarrillo deduceva l'omessa assoluzione per insussistenza del fatto e contestava la responsabilità in concorso (art. 110 c.p.), nonché la mancata considerazione della desistenza volontaria e della registrazione audiovisiva. Contro il capo b) (porto/possesso di oggetto atto ad offendere) veniva sostenuto che l'oggetto era stato casualmente rinvenuto e solo immediatamente utilizzato, per cui non ricorrerebbe il reato. Michele Zarrillo contestava l'apprezzamento della prova relativo al reato di minaccia (capo i)), deducendo difetto di adeguata valutazione dell'alibi e dell'attendibilità della persona offesa, e chiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto rispetto ai capi a) e b) sostenendo che aveva solo raccolto un tubo di scarico trovato casualmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente alla censura sulla sussistenza del reato indicato al capo b) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per quel capo perché il fatto non sussiste (mancanza dell'elemento materiale del reato di porto/possesso penalmente rilevante). Le restanti doglianze sono state dichiarate inammissibili o prive dei presupposti di legge: i motivi relativi ai capi a) e b) nella parte in cui erano già estinti per prescrizione sono stati considerati fuori dai casi consentiti; le questioni relative all'alibi e all'attendibilità delle prove sono state ritenute ricognizioni di merito non riassumibili in questa sede. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, così come liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
L'assoluzione nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2, è possibile solo se dagli atti emergono circostanze che escludono in modo assolutamente incontrovertibile l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato; qui alcune doglianze non erano suscettibili di siffatta "constatazione" e pertanto non hanno giustificato l'assoluzione di pieno diritto.
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione della responsabilità in concorso per le espressioni inequivoche che dimostravano un'intesa, rigettando la tesi che la mera proposta di intervento valga come condotta non causale.
La censura relativa alla violazione di norme sul mezzo di prova (e sulla valutazione dell'alibi) è stata considerata, nella parte in cui si traduce in richiesta di riconsiderazione della prova, incensurabile in Cassazione se non emerge una manifesta illogicità della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limite all'ammissibilità delle censure in cassazione quanto al vizio di motivazione: non tutte le critiche alla valutazione probatoria sono recepibili in sede di legittimità.
art. 4 L. 100/1975
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il mero rinvenimento di un oggetto atto ad offendere, poi impiegato immediatamente, non costituisce automaticamente una delle condotte penalmente rilevanti previste dalla legge (porto/possesso punibili in luogo pubblico), potendo tale comportamento essere assorbito nel disvalore del reato commesso; ne è derivata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione dei motivi nella cassazione: i ricorrenti hanno enunciato le censure nei limiti previsti dall'art.173 disp. att., ma alcune doglianze sono state comunque ritenute improprie per la sede di legittimità.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento procedurale circa la facoltà di richiesta di discussione orale, qui non esercitata dalle parti; richiamato a fini di processo ma non decisivo ai fini della sostanza.
Massime di principio
- La declaratoria di prescrizione limitatamente a determinati capi incide sul contenuto e sulla portata delle doglianze che possono essere proposte: le doglianze che mirano di fatto a ottenere l'assoluzione nel merito possono essere ammesse in cassazione solo se gli atti contengono elementi incontrovertibili idonei a escludere il fatto o la responsabilità (art.129, comma 2).
- Il mero rinvenimento casuale di un oggetto atto ad offendere in luogo pubblico che viene poi immediatamente impiegato non necessariamente integra il reato di porto/possesso penalmente rilevante: occorre verificare la pronta disponibilità e l'idoneità dell'oggetto ad essere usato come arma; se l'oggetto è solo involontariamente e temporaneamente in possesso dell'agente, tale condotta può essere assorbita nel disvalore dell'uso offensivo e non costituire autonomo reato di porto.
- Le valutazioni sulla credibilità delle fonti e sull'alibi appartengono principalmente al giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo se sussiste manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
- Le impugnazioni che consistono in una rivalutazione complessiva della prova (richiesta di riconsiderare l'alibi, l'attendibilità della vittima, ecc.) sono spesso inammissibili in sede di legittimità se non accompagnate da profili di nullità o da elementi che dimostrino un errore di diritto o una contraddittorietà palese.
- In sede di cassazione la concessione dell'assoluzione di pieno diritto (art.129, comma 2) è un rimedio eccezionale riservato ai casi in cui i documenti processuali siano già di per sé idonei a escludere il fatto o la responsabilità senza necessità di ulteriori accertamenti.
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