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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento del 19.02.2024 e notificato il 02 aprile 2024, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia di Stato ha rigettato la proposta di promozione per merito straordinario, formulata dal Questore di Reggio Calabria ai sensi degli artt.72 e 75 D.P.R. 335/1982 e ss.mm.; - di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;

Giustizia amministrativa202400323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della promozione per merito straordinario e relativi pareri istruttori, con attribuzione dell'encomio solenne

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, responsabile della Prima Squadra del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria, aveva partecipato all'indagine di polizia giudiziaria “Canada 2.0”, relativa a reati di pedopornografia, conclusasi con il deferimento all'autorità giudiziaria di 119 soggetti e con tre arresti in flagranza. Il Questore di Reggio Calabria aveva proposto la sua promozione per merito straordinario, mentre per altro personale erano state proposte ricompense inferiori. Il Capo della Polizia, sulla base del parere sfavorevole del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e del conforme parere della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori, aveva rigettato la proposta, ritenendo adeguato il conferimento dell'encomio solenne. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 72 d.P.R. 335/1982, carenza e apparenza della motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, violazione del principio di coerenza, disparità di trattamento e sproporzione. Ha sostenuto che l'indagine, per durata, complessità, quantità dei dati analizzati, uso di fonti aperte, carenza di organico, formazione di altri operatori, risultati conseguiti e rischi affrontati, integrasse un'attività straordinaria ed eccedente i doveri d'ufficio. Ha inoltre contestato il tempo asseritamente insufficiente dedicato all'esame delle numerose proposte e l'indicazione di date diverse delle sedute del Consiglio nelle posizioni della ricorrente e di altro personale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito la disciplina delle promozioni per merito straordinario, rilevando che non è sufficiente il conseguimento di risultati eccezionali o la dimostrazione di capacità idonee alla qualifica superiore: occorre anche che il servizio prestato ecceda i doveri istituzionali ordinariamente propri della qualifica e dell'ufficio. La promozione costituisce la massima ricompensa e opera in deroga alla regola concorsuale, sicché l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto in presenza di macroscopica illogicità, incongruenza motivazionale o travisamento dei fatti. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo ai pareri del Consiglio e della Commissione. Tali pareri avevano riconosciuto la rilevanza e l'esito encomiabile dell'indagine, ma avevano escluso il carattere eccezionale o straordinario del contributo della ricorrente, osservando che l'attività rientrava nella missione istituzionale del Compartimento di Polizia Postale, dotato di struttura e competenze specifiche, ed era stata svolta mediante strumenti e tecniche investigative usuali. Il giudice ha ritenuto tale valutazione coerente con la stessa premessa generale della proposta del Questore, dalla quale emergeva il carattere corale dell'indagine e l'inserimento del contributo della ricorrente nell'ordinaria attività investigativa dell'ufficio. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché la graduazione delle ricompense proposta dal Questore risultava incoerente con la descrizione generale dell'operazione, mentre il diniego dell'amministrazione centrale non aveva illegittimamente livellato contributi diversi. È stata respinta anche la censura fondata sul tempo medio di esame delle proposte, ritenuta meramente statistica e priva di concreta dimostrazione del difetto istruttorio. L'errore relativo alla data della seduta del Consiglio indicata nel provvedimento riguardante altra dipendente è stato ritenuto irrilevante e comunque smentito dalla documentazione, dalla quale risultava che tutte le proposte relative all'operazione erano state esaminate nella medesima seduta. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento richiama per relationem valutazioni istruttorie effettive, pertinenti e sufficientemente esplicative delle ragioni del diniego.

  • art. 71 d.P.R. 335/1982

    La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ... a chi abbia conseguito eccezionali risultati ... rendendo straordinari servizi ... dando prova di eccezionale capacità ... ovvero abbia corso grave pericolo di vita.

    La promozione per merito straordinario richiede, per la fattispecie rilevante, non solo risultati eccezionali e capacità idonee alla qualifica superiore, ma anche servizi straordinari eccedenti i doveri ordinari d'istituto.

  • art. 72 d.P.R. 335/1982

    La disposizione rientra nella disciplina delle promozioni per merito straordinario applicata alla posizione del personale interessato.

  • art. 73 d.P.R. 335/1982

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa della disciplina delle promozioni per merito straordinario.

  • art. 75-bis d.P.R. 335/1982

    Il conferimento delle promozioni per merito straordinario ... è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate ...

    La norma impone l'adozione di criteri di massima per tipizzare procedure e fattispecie delle promozioni per merito straordinario.

  • art. 97 Costituzione

    La promozione per merito straordinario costituisce una deroga alla regola generale del concorso per l'accesso alle qualifiche superiori, giustificata dalla natura massimamente premiale dell'istituto.

  • Circolare Ministero dell'Interno 15 aprile 2020

    I criteri ministeriali richiedono che il contributo del dipendente ecceda i parametri ordinariamente richiesti nello svolgimento dei compiti istituzionali e distinguono le attività meritevoli di promozione da quelle riconducibili a ricompense inferiori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel ricorso.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La promozione per merito straordinario nella Polizia di Stato non può fondarsi soltanto sul conseguimento di risultati eccezionali, sulla complessità dell'operazione o sull'elevata professionalità dimostrata: è necessario anche che il servizio prestato ecceda concretamente i doveri e le competenze istituzionali ordinariamente propri della qualifica e dell'ufficio di appartenenza.
  • Quanto più elevata è la ricompensa richiesta, tanto più ampia è la discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione comparativa della straordinarietà del contributo; il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di macroscopica illogicità, incongruenza della motivazione o travisamento della realtà fattuale.
  • È legittimo motivare il diniego di una promozione per merito straordinario per relationem mediante il richiamo a pareri istruttori, quando questi riportino e valutino i fatti rilevanti e spieghino perché l'attività, pur encomiabile e produttiva di risultati rilevanti, non abbia ecceduto i compiti istituzionali.
  • La valutazione della straordinarietà del servizio deve essere effettuata considerando la posizione funzionale del dipendente e la missione istituzionale dell'ufficio: un'attività complessa e tecnicamente qualificata può nondimeno restare ordinaria se rientra nella specifica competenza dell'articolazione organizzativa cui il dipendente appartiene.
  • La mera indicazione di un tempo medio ridotto per l'esame di numerose proposte non dimostra, da sola, un difetto di istruttoria o di motivazione, in assenza di elementi concreti che attestino l'omesso esame dei fatti rilevanti o l'erroneità della valutazione.
  • Un errore materiale relativo alla data della seduta dell'organo istruttorio non determina l'illegittimità del provvedimento quando la documentazione acquisita dimostri la corretta seduta di esame e l'errore non abbia inciso sulla valutazione sostanziale della posizione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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