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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36468/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il professionista aveva proposto in precedenza ricorso per cassazione contro la sentenza di merito che aveva escluso il suo diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione. Dopo il rigetto di quel ricorso da parte della Corte di cassazione con ordinanza n. 31336/2018, ha proposto un nuovo ricorso chiedendo, in via principale, la correzione di errore materiale dell’ordinanza e, in subordine, la revocazione. Ha dedotto: 1) l’omesso esame del sesto motivo del precedente ricorso, relativo a ulteriori redditi anteriori al pensionamento; 2) l’errore materiale per non avere la Corte considerato i requisiti di applicabilità del coefficiente di neutralizzazione e la base normativa, oppure, in subordine, un errore revocatorio sul medesimo tema; 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 391-bis c.p.c. per mancata previsione della revocazione nel caso di nuova interpretazione del giudice di legittimità senza previo contraddittorio tra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di correzione ex art. 287 c.p.c. fosse estranea alla natura del rimedio, perché l’ordinanza impugnata aveva esaminato tutti i motivi del precedente ricorso e non vi era alcun difetto di corrispondenza tra contenuto decisorio e rappresentazione grafica. Quanto alla revocazione, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l’art. 391-bis c.p.c., in combinato con l’art. 395, n. 4, c.p.c., non consente di sindacare errori di diritto o di giudizio della Corte di cassazione, ma solo errori di fatto consistenti in una falsa percezione storica dell’esistenza o inesistenza di fatti. Le doglianze sollevate miravano invece a contestare la valutazione e l’interpretazione giuridica già compiute dalla Corte. È stata dichiarata inammissibile anche l’eccezione di incostituzionalità, perché non chiaramente specificata nei suoi presupposti e, comunque, proposta in un contesto processuale in cui vi era stato contraddittorio mediante ricorso, controricorso e memorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è esperibile solo per difetti di corrispondenza tra ideazione del giudice e sua materiale rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile nei limiti previsti dalla norma e non può essere utilizzata per censurare errori di diritto o di giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio è limitato all’errore di fatto, inteso come falsa percezione di un fatto storico, e non ricomprende la valutazione giuridica o l’interpretazione delle norme.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del consigliere è stata depositata e comunicata alle parti nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La correzione dell’errore materiale è ammissibile solo quando vi sia una divergenza meramente grafica o esecutiva tra decisione voluta e decisione scritta; non può essere usata per rimettere in discussione il contenuto decisorio.
  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto non consente di censurare l’interpretazione delle norme, la valutazione delle prove o il ragionamento giuridico svolto dal giudice di legittimità.
  • L’errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto storico, mentre resta escluso quando la doglianza investe la qualificazione giuridica del fatto o la sua rilevanza normativa.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere specificamente prospettate e sorrette da una chiara indicazione del preteso vulnus; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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