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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione il rigetto dell'istanza di revisione della sentenza definitiva (Corte d'appello di Reggio Calabria 27/02/2016, irrevocabile dal 03/07/2018) con cui era stato condannato per reati tra cui l'art. 416-bis cod. pen. Il motivo principale dedotto è unico e articolato: violazione di norme processuali (artt. 630 n.1 lett. c), 636, 507 commi 1 e 1-bis c.p.p.), contraddittorietà ed omessa motivazione circa la sussistenza di "prove nuove". La difesa ha prodotto nuovi elementi (dichiarazioni del neo-collaboratore Ficara Claudio, dichiarazioni di Quero Antonino, dichiarazioni di Sapone Stefano rese in investigazioni difensive, e documentazione contrattuale) sostenendo che tali novità avrebbero dovuto indurre alla revisione della sentenza e che la Corte territoriale avrebbe dovuto assumere l'audizione del collaboratore ai sensi dell'art.507 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello di Catanzaro fosse coerente e congrua: le "prove nuove" non hanno scalfito i punti fermi del compendio probatorio preesistente e alcune emergenze risultano inattendibili o inconferenti. La Corte ha inoltre ritenuto che non sussistessero lacune tali da imporre l'attivazione dei poteri officiosi ex art.507 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen. (comma 1 e 1-bis)

    Il giudice ha il potere-dovere di disporre integrazioni probatorie officiose solo quando vi siano lacune o contraddittorietà tali da impedire la decidibilità. Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto che non sussistessero tali lacune e quindi non era necessario escutere il collaboratore.

  • art. 630 n.1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura di violazione di legge: la Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze procedurali non fossero fondate alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio.

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura processuale; la Cassazione non ha ravvisato violazioni tali da incidere sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale per il reato di associazione mafiosa oggetto della condanna definitiva: la pronuncia di Cassazione riguarda l'inammissibilità del ricorso di revisione e non ha modificato la valutazione sostanziale già resa in sede definitiva.

  • art. 614, 582, 479 cod. pen.

    Altri reati per i quali il ricorrente era stato condannato nella sentenza definitiva; citati nel quadro fattuale ma non oggetto diretto della decisione di inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma (ammenda) alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile determinato da profili di colpa emergenti dall'atto impugnatorio.

Massime di principio

  • In sede di revisione le "prove nuove" devono essere valutate nel contesto del coacervo probatorio preesistente: se risultano inconferenti rispetto ai punti fermi del precedente giudizio, la revisione può essere rigettata.
  • Il potere officioso del giudice (art.507 c.p.p.) di disporre mezzi istruttori integrativi non è illimitato: si attiva solo se sussistono lacune o contraddizioni tali da rendere l'impossibile la decisione; la mera richiesta della parte non obbliga il giudice all'escussione se la documentazione già acquisita è ritenuta sufficiente.
  • Dichiarazioni di collaboratori o atti di indagine difensiva acquisiti con il consenso del P.M. possono essere valutati inattendibili o inconferenti dalla Corte: la loro produzione non determina automaticamente l'accoglimento della revisione.
  • La Corte di Cassazione controlla la logicità e la coerenza della motivazione della corte di merito ma non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione è congrua e supportata da argomentazioni probatorie.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa dell'atto impugnatorio è possibile la condanna al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda ex art.616 c.p.p.; ciò funge anche da deterrente contro ricorsi manifestamente infondati.

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