Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione il rigetto dell'istanza di revisione della sentenza definitiva (Corte d'appello di Reggio Calabria 27/02/2016, irrevocabile dal 03/07/2018) con cui era stato condannato per reati tra cui l'art. 416-bis cod. pen. Il motivo principale dedotto è unico e articolato: violazione di norme processuali (artt. 630 n.1 lett. c), 636, 507 commi 1 e 1-bis c.p.p.), contraddittorietà ed omessa motivazione circa la sussistenza di "prove nuove". La difesa ha prodotto nuovi elementi (dichiarazioni del neo-collaboratore Ficara Claudio, dichiarazioni di Quero Antonino, dichiarazioni di Sapone Stefano rese in investigazioni difensive, e documentazione contrattuale) sostenendo che tali novità avrebbero dovuto indurre alla revisione della sentenza e che la Corte territoriale avrebbe dovuto assumere l'audizione del collaboratore ai sensi dell'art.507 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello di Catanzaro fosse coerente e congrua: le "prove nuove" non hanno scalfito i punti fermi del compendio probatorio preesistente e alcune emergenze risultano inattendibili o inconferenti. La Corte ha inoltre ritenuto che non sussistessero lacune tali da imporre l'attivazione dei poteri officiosi ex art.507 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen. (comma 1 e 1-bis)
Il giudice ha il potere-dovere di disporre integrazioni probatorie officiose solo quando vi siano lacune o contraddittorietà tali da impedire la decidibilità. Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto che non sussistessero tali lacune e quindi non era necessario escutere il collaboratore.
art. 630 n.1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura di violazione di legge: la Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze procedurali non fossero fondate alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio.
Richiamato nella censura processuale; la Cassazione non ha ravvisato violazioni tali da incidere sull'ammissibilità del ricorso.
Norma sostanziale per il reato di associazione mafiosa oggetto della condanna definitiva: la pronuncia di Cassazione riguarda l'inammissibilità del ricorso di revisione e non ha modificato la valutazione sostanziale già resa in sede definitiva.
Altri reati per i quali il ricorrente era stato condannato nella sentenza definitiva; citati nel quadro fattuale ma non oggetto diretto della decisione di inammissibilità.
Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma (ammenda) alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile determinato da profili di colpa emergenti dall'atto impugnatorio.
Massime di principio
- In sede di revisione le "prove nuove" devono essere valutate nel contesto del coacervo probatorio preesistente: se risultano inconferenti rispetto ai punti fermi del precedente giudizio, la revisione può essere rigettata.
- Il potere officioso del giudice (art.507 c.p.p.) di disporre mezzi istruttori integrativi non è illimitato: si attiva solo se sussistono lacune o contraddizioni tali da rendere l'impossibile la decisione; la mera richiesta della parte non obbliga il giudice all'escussione se la documentazione già acquisita è ritenuta sufficiente.
- Dichiarazioni di collaboratori o atti di indagine difensiva acquisiti con il consenso del P.M. possono essere valutati inattendibili o inconferenti dalla Corte: la loro produzione non determina automaticamente l'accoglimento della revisione.
- La Corte di Cassazione controlla la logicità e la coerenza della motivazione della corte di merito ma non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione è congrua e supportata da argomentazioni probatorie.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa dell'atto impugnatorio è possibile la condanna al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda ex art.616 c.p.p.; ciò funge anche da deterrente contro ricorsi manifestamente infondati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →