Cassazione Penale, Sentenza n. 34288/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari per vizi della motivazione relativi alla valutazione della credibilità e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese, contestando che tali dichiarazioni possano da sole fondare la condanna; hanno censurato la mancata considerazione della perizia tecnico-contabile che, a loro dire, escludeva la presenza di interessi usurari; hanno contestato la configurabilità del concorso di persone nei reati però basata sul vincolo familiare; hanno dedotto violazioni dell'art. 268 cod. proc. pen. in relazione all'autorizzazione e all'uso di impianti esterni per intercettazioni; hanno impugnato la qualificazione come estorsione ritenendo che la prospettazione del protesto non costituisca minaccia idonea; hanno infine contestato la sussistenza delle circostanze aggravanti relative allo stato di bisogno e alla qualità della persona offesa (imprenditore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato il quadro argomentativo della Corte territoriale che aveva rivalutato la credibilità delle persone offese alla luce delle osservazioni della Cassazione in precedente decisione rescindente e dei riscontri documentali e intercettazioni. La Corte ha ritenuto non consentito in questa sede un sindacato di merito volto a rivedere la valutazione probatoria delle fonti, ha giudicato generiche e non specifiche le censure sull'inutilizzabilità delle intercettazioni rilevando altresì che non sussisteva la sanzione di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen.; ha confermato che la prospettazione del protesto può integrare la minaccia estorsiva quando finalizzata a ottenere il pagamento di interessi usurari e che le aggravanti contestate erano correttamente applicate. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lettera e)
Limita il sindacato della Cassazione sui motivi che implichino la rivalutazione del merito; la Corte ha richiamato che non è consentito sovrapporre alla valutazione dei giudici di merito un diverso scrutinio probatorio salvo macroscopiche illogicità della motivazione
La sentenza richiama i principi sui riscontri alle dichiarazioni (ad es. in casi di dichiarazioni accusatorie o di persone offese): i riscontri possono essere di natura diversa e devono essere esterni alle dichiarazioni per evitare circolarità; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto i riscontri documentali e le intercettazioni fossero idonei
Regola l'autorizzazione e l'utilizzo degli impianti per intercettazioni; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo degli impianti in dotazione alla Guardia di Finanza di Molfetta fosse stato autorizzato e motivato, escludendo la sanzione di inutilizzabilità
Prevede i casi tassativi di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha sottolineato che l'inutilizzabilità è sanzione possibile solo nei casi previsti dall'articolo e che tali condizioni non risultavano realizzate
Definisce il delitto di estorsione; la Corte ha confermato che la prospettazione del protesto come mezzo per ottenere interessi usurari può integrare la condotta estorsiva quando l'utilizzo del mezzo giuridico legittimo è finalizzato a un vantaggio non dovuto
art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4
Norma l'usura e le circostanze aggravanti; la Corte ha osservato che l'aggravante relativa alla qualità di persona offesa imprenditore è configurabile indipendentemente dall'uso specifico della somma e che lo stato di bisogno aggravante può essere distinto dall'ordinaria difficoltà economica
Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto condanna dei ricorrenti a pagare le spese processuali e la somma per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello dei giudici di merito: i motivi che richiedono una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili salvo macroscopica illogicità della motivazione
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e supportate da riscontri esterni, fondare la condanna anche se non accompagnate da riscontri bancari diretti; i riscontri richiesti devono essere esterni e non circolari rispetto alle dichiarazioni
- Una perizia tecnico-contabile che nega l'usura non esclude automaticamente la responsabilità se ci sono altri elementi di riscontro (assegni, intercettazioni, ritrovamenti) che confortano il racconto delle vittime
- Le intercettazioni sono inutilizzabili solo nei casi tassativi previsti dall'art. 271 c.p.p.; per censurarne l'utilizzo il ricorrente deve specificare l'incidenza dell'eventuale espunzione sulla tenuta della prova complessiva
- La prospettazione del compimento di un atto legittimo (es. protesto di assegni) può costituire minaccia estorsiva se usata per ottenere vantaggi illeciti o per far valere pretese contra ius come il pagamento di interessi usurari
- Per la configurazione delle aggravanti in materia di usura non è necessario che il finanziamento sia stato utilizzato per l'attività imprenditoriale in senso stretto: rileva la qualità dell'offesa come imprenditore
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale la specificità dei motivi: censure generiche o prive di analisi sull'incidenza probatoria sono dichiarate inammissibili
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